Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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A) l'esercizio dell'attivita' finanziaria di assunzione di partecipazioni in societa' di qualsiasi tipo e nazionalita' mediante l'acquisizione, la detenzione e la gestione dei diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese, in via prevalente, non nei confronti del pubblico, ex art. 113 del d. Lv. 1 settembre 1993 n. 385, con espressa esclusione, pertanto, delle finalita' di rivendita, di riorganizzazione e di sviluppo aziendale di cui all'art. 6, terzo comma del decreto del ministero del tesoro emanato in data 6 luglio 1994 (determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, de decreto legislativo 1 settembre 1993 385, del contenuto delle attivita' indicate nello stesso art. 106, comme 1, nonche' in quali circostanze ricorre l'esercizio delle suddette attivita' nei cofronti del pubblico); b) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la vendita di immobili, urbani e rustici, compresi fabbricati di ogni tipo; c) la comprevendita e la lottizzazione di terreni edificabili comprese la realizzazione delle opere di urbanizzazione; d) la gestione, l'amministrazione diretta e/o indiretta di immobili, urbani e rustici, compresi fabbricati di ogni tipo; e) la comprevandita e la gestione di aziende di ogni tipo. In relazione all'oggetto sociale potra' fare qualunque operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare e compiere, senza restrizione alcuna, tutto quanto necessario ed utile a favorire il raggiungimento dell'oggetto medesimo, con la sola esclusione delle attivita'esercitate dagli intermediari finanziari in via esclusiva e nei confronti del pubblico ex art. 106 del d. Lvo n. 385/93 e potra' prestare, in particolare, garanzie reali e personali a favore di societa' controllate e/o collegate, nonche' di altre societa', e/o imprese, quali che siano il loro oggetto e la loro attivita'. La societa' puo' acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale, in conto futuro aumento capitale, o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salvo determinazione risultante da atto scritto. Ulteriormente, la societa' nei limiti consentiti dalle leggi e regolamenti che disciplinano la raccolta del risparmio( richiamandosi a quanto alla data odierna stabilito dal comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella propria deliberazione in data 3 marzo 1994, pubblicato nella gazzetta ufficialen. 58 del giorno 11 marzo 1994, dal decreto ministeriale dal 7 ottobre 1994 e dalle istruzioni attuative della banca d'italia pubblicate sulla gazzetta ufficiale del 12 dicembre 1994 e fatte salve tutte le eventuali successive modificazioni ed integrazioni della materia) potra': a) acquistare fondi in tutte le forme consentite, sia fruttiferi, che infruttiferi, dai soci o societa' controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 c. C. E presso controllate da una stessa controllante e , comunque, all'interno di un medesimo gruppo di societa'; b) emettere cambiali finanziarie e/o certificati di investimento nei confronti dei soggetti di cui al punto a) e nel rispetto delle norme vigenti. E' facolta' dell'assemblea ordinaria deliberare la restituzione ai soci di versamenti effettuati, a qualunque titolo, a favore della societa', anche come racoclta di risparmio, fatta eccezione per i versamenti a copertura di perdite e, nel caso di finanziamenti infruttiferi, sempre esclusi i finanziamenti a copertura di perdite, la restituzione ai soci potra', altresi', essere effettuata con deliberazione dall'organo amministrativo giustificata in relazione alle disponibilita' esistenti nelle casse sociali.
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