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La cooperativa si propone di esercitare la propria attivita', secondo i principi di mutualita' prevalente cosi' come definiti dall'articolo 2512 codice civile svolgendo la propria attivita' in via preferenziale in favore dei soci cooperatori e avvalendosi in via prevalente delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni e servizi da parte di questi ultimi. La cooperativa a norma dell'articolo 2521 comma 2 codice civile potra' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. La cooperativa si propone di svolgere, tramite l'opera dei propri soci, le seguenti attivita' di: - servizi e lavori di raccolta rifiuti solidi pericolosi e non; - raccolta e depurazione delle acque di scarico; - trattamento e smaltimento di altri rifiuti pericolosi e non; - attivita' di sgombero di cantine , solai e garage; - altre attivita' di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti; - pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio; - trasporto di merci su strada conto terzi, conto proprio, altre attivita' connesse al trasporto su strada; - l'organizzazione e gestione di mense scolastiche quali asilo nido, scuole materne, elementari, medie inferiori ed universita', nonche' qualunque tipo di mensa aziendale, sia per privati, che per enti pubblici che per aziende e/o societa' private; - manutenzione di aiuole, parchi e parchi giochi; - lavori di edilizia pubblica e/o privata, civile ed industriale; - lavori di edilizia scolastica sia per enti pubblici e/o privati, civili ed industriali; - servizi di pulizie per scuole di ogni ordine e grado, enti pubblici e/o privati, civili ed industriali; - servizi di manutenzione e lavori di potatura siepi, rovi (o simili), alberi di alto fusto, alberi ornamentali e da frutta, nonche' qualunque lavoro e/o servizio di giardinaggio quali preparazione e semina di prati erbosi, piantagioni di alberi, piante e fiori sia per enti pubblici che privati, civile e/o industriali; - servizio e lavoro di derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, sanificazione e sterilizzazione sia di aree scoperte e/o coperte, sia per enti pubblici che privati, sia civili che industriali; - servizi e lavori di disinquinamento sia per enti pubblici che privati, civili ed industriali; - servizi di manutenzione, pulizia e giardinaggio completa per condominii, villette a schiera o singole, villaggi turistici, agglomerati di abitazioni tipo cooperative e similari, sia per enti pubblici che privati, sia civili che industriali; - servizi di diserbo sia per enti pubblici e/o privati, civili e/o industriali; - servizi di pulizia, di prevenzione e manutenzione ambienti e giardinaggio sia per enti pubblici che privati, sia civili che industriali; - qualunque altro tipo di servizio qui non specificato, destinato alla salvaguardia, alla tutela e alla sanificazione dell'ambiente, tutto cio' sia per enti pubblici e/o privati, civili e/o industriali; - noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri, noleggio di macchine e attrezzature agricole. La societa' potra' inoltre svolgere tutte le attivita' connesse, affini e sussidiarie, potra' assumere appalti, per conto di privati e/o di enti pubblici, per la realizzazione dei servizi di cui sopra; il tutto con le attrezzature e l'organizzazione fornite dalla cooperativa in ottemperanza alle norme del d. P. R. 30 aprile 1970 numero 602. Al solo fine di meglio conseguire l'oggetto sociale e realizzare lo scopo mutualistico e quindi solo strumentalmente ad esso, nei limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente, la cooperativa potra', tra l'altro a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: - compiere tutte le operazioni finanziarie - che siano non prevalenti e strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale, nell'osservanza del decreto legislativo l settembre 1993 numero 385 - commerciali ed industriali, immobiliari e mobiliari - nonche' ogni e qualsiasi operazione ritenuta comunque utile per l'impresa sociale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia. Nel caso di emissione di strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, questi non possono essere remunerati in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 del codice civile. Ai fini di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992 numero 59 e successive modificazioni, la cooperativa puo' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. La cooperativa puo' adottare, ai sensi della suddetta legge numero 59/1992 procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo, all'ammodernamento, alla ristrutturazione e al potenziamento aziendale.
Parole chiaveC.f.v. Monteporo Società Cooperativa appartiene al comparto Utility e si occupa di Gestione rifiuti. Secondo la classificazione ATECO, il codice 38.21.0 indica: Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi; produzione di compost.
C.f.v. Monteporo Società Cooperativa è anche conosciuta con i nomi: "C.F.V. MONTEPORO", "SOCIETA C.F.V. MONTEPORO", "COOPERATIVA C.F.V. MONTEPORO", "SOCIETA COOPERATIVA C.F.V. MONTEPORO" e "SOCIETA' COOPERATIVA C.F.V. MONTEPORO".
La dimensione aziendale colloca C.f.v. Monteporo Società Cooperativa nella categoria "piccola impresa" (tra 10 e 49 dipendenti). Il capitale sociale dichiarato è pari a 1.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.