Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Art. 3) la societa' ha per oggetto: lo smaltimento e la ricostruzione di pneumatici, la prestazione del servizio di assistenza ai pneumatici, il commercio all'ingrosso e al minuto degli stessi, nonche' l'attivita' di officina meccanica e di rivendita di pezzi di ricambio per auto e moto. Per conseguire l'oggetto sociale, infine, la societa' potra': - svolgere qualunque attivita' connessa o complementare a quelle teste' indicate; - acquisire quote o azioni in altre societa', aventi oggetto analogo o connesso al proprio; - partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese; - acquisire, a titolo gratuito o a titolo oneroso, crediti di qualunque natura, eccettuate le operazioni di cartolarizzazione dei crediti disciplinate dalla legge 30 aprile 1999, n. 130; - assumere e concedere agenzie, commissioni e mandati con o senza rappresentanza o deposito; - prestare fideiussioni ed avalli, contrarre e concedere mutui; - concorrere ad aste pubbliche o private, a licitazioni e trattative private, anche con enti pubblici; - partecipare a tutti gli appalti sia pubblici che privati e sottoscrivere apposite convenzioni con amministratori comunali, provinciali e regionali, consorzi industriali e qualsivoglia altro consorzio o ente pubblico e privato; - acquistare, alienare e gestire aziende, condurle in affitto o in comodato, concederle in affitto a terzi; - consentire iscrizioni ipotecarie - anche in qualita' di parte terza datrice di ipoteca - cancellazioni, restrizioni, riduzioni, postergazioni, surroghe e qualunque altra formalita' ipotecaria; - compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. L'assunzione di partecipazioni e la concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, saranno in ogni caso soggette alle seguenti limitazioni: a) dovranno avvenire nel rispetto delle riserve stabilite dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni; b) non potranno concretarsi nell'esercizio professionale nei confronti del pubblico di "servizi di investimento", come definiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.
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