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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata e svolge la propria attivita' mutualistica, nell'intento di conseguire la miglior remunerazione possibile dei prodotti agricoli conferiti dai soci e/o la fornitura ai medesimi, di servizi e mezzi tecnici per l'esercizio della loro impresa agricola, a condizioni piu' vantaggiose rispetto al mercato. L'attivita' mutualistica e' esercitata in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale piu' avanti indicato, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la societa' ed i soci saranno disciplinati da apposito regolamento che, predisposto dall'organo amministrativo verra' approvato dall'assemblea, con le maggioranze previste dall'art. 29 del presente statuto, ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma seconda parte dell'art. 2521 del codice civile. La cooperativa con riferimento ai detti rapporti mutualistici si obbliga al rispetto del principio della parita' di trattamento, demandandosi all'organo amministrativo, la facolta', nei limiti della compatibilita' con il regolamento a predisporsi ed approvarsi, di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita', sia pure in misura non prevalente, anche con i terzi, le condizioni dei rapporti con i quali, verranno stabiliti dall'organo amministrativo valutate le esigenze della societa'. La cooperativa aderisce su delibera dell'organo amministrativo, ad associazioni ed organizzazioni rappresentative di categoria di qualsiasi ordine e grado. Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa intende svolgere le seguenti attivita': a) la raccolta, trasformazione, conservazione, manipolazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti lattiero caseari e piu' in generale dei prodotti provenienti dall'allevamento di animali o dalla coltivazione dei fondi delle imprese associate; b) la promozione e lo sviluppo della produzione lattiero casearia, mediante la costruzione, la gestione e l'esercizio di complessi produttivi; c) l'adozione in comune di moderni e razionali sistemi di raccolta e trasporto del latte e dei suoi derivati; d) l'allevamento in comune di bestiame e l'esercizio in comune di altre attivita' agricole, ivi comprese le opere di miglioramento fondiario; e) l'incremento e la valorizzazione degli allevamenti avicunicoli, suinicoli, ovini e caprini e la commercializzazione dei relativi prodotti; f) l' organizzazione di acquisti collettivi di mangimi per il bestiame e di mezzi tecnici per la produzione agricola da distribuire direttamente ai soci; g) la fornitura di beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico delle imprese associate; h) la promozione e realizzazione di corsi di formazione a favore dei soci, con particolare riguardo alle tecniche di conduzione delle aziende agricole, di miglioramento del fondo e di ogni altro aspetto concernente l'allevamento di animali e la coltivazione del fondo; i) la fornitura ai soci, sia direttamente che indirettamente di servizi amministrativi per gli adempimenti in materia di gestione delle quote latte ai sensi della normativa vigente; l) l'assunzione dalle imprese associate di mandati, con o senza rappresentanza, per l'attuazione di progetti ed iniziative previste dal psr e piu' in generale per il compimento di qualsiasi atto nell'interesse e per conto dei soci per l'ottenimento di benefici previsti dalle provvidenze regionali, statali e comunitarie in materia di agricoltura e di credito agrario; m) la messa in atto in comune di tutte le attivita' connesse con un razionale esercizio dell'agricoltura in genere e della zootecnia in particolare. Per il raggiungimento degli scopi di cui sopra la societa' potra': 1. Svolgere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, creditizie e finanziarie (ivi compresa l'assunzione di mutui sia ordinari che speciali e di qualsiasi altro genere di obbligazioni anche in forma cambiaria) che siano ritenute dall'organo amministrativo idonee a raggiungere gli scopi sociali avvalendosi di tutte le provvidenze di legge; 2. Partecipare ad altre societa', enti, associazioni ed organismi anche consortili, in qualsiasi forma costituiti, le cui finalita' non siano in contrasto con gli scopi previsti dal presente statuto. In particolare la cooperativa potra' stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 septies, con la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea; 3. Concorrere singolarmente, in collaborazione con altri soggetti od in raggruppamento d'impresa, ad aste pubbliche o private ed a licitazioni e trattative private; 4. Compiere tutte le iniziative, le attivita' in genere, ed i relativi atti e negozi giuridici, ritenuti necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; 5. Provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; 6. Assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato; 7. Concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito dei soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative. Per il conseguimento degli scopi sociali la cooperativa potra' avvalersi di finanziamenti e contributi disposti dalla cee, dallo stato, dalla regione o da altri enti pubblici e privati. La cooperativa potra' altresi' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti vigenti ed in particolare in osservanza al disposto dell'art. 11 del d. Lgs. 385/93, delle disposizioni del cicr e dei limiti previsti dall'art. 13 del dpr 29. 09. 1973 n. 601 e successive modificazioni ed integrazioni.
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