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1. La societa' ha per oggetto esclusivo l'esercizio delle attivita' professionali che formano oggetto della professione di architetto e di quella di ingegnere. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale 8 febbraio 2013 n. 34, l'attivita' prevalente e' quella professionale che forma oggetto della professione di architetto. La societa' potra' anche svolgere attivita' tecniche meramente strumentali o complementari alle attivita' professionali, nonche' fornire servizi accessori che ne consentano o ne facilitino il relativo esercizio. 2. Nell'esecuzione dell'attivita' la societa' dovra' garantire che gli incarichi professionali siano eseguiti esclusivamente da soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione svolta in forma societaria, nel rispetto del decreto ministeriale 8 febbraio 2013 n. 34. 3. La societa' potra' inoltre, in via strumentale al conseguimento del proprio oggetto e con esclusione delle attivita' riservate, compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali necessarie od utili al conseguimento del fine sociale, compreso il rilascio di garanzie reale o personali per debiti e obbligazioni propri, ogni qualvolta l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno.
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