Art. 2) la societa' ha per oggetto l'attivita' di mediazione nel settore immobiliare di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39 e successive modificazioni. In relazione a tale oggetto essa potra' compiere tutte le operazione ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale sempre nel rispetto e nei limiti della legge 3 febbraio 1989 n. 39 e successive modificazioni. In via sussidiaria ed esclusivamente per un migliore conseguimento dell'oggetto sociale la societa' potra' compiere le attivita' mobiliari, immobiliari ed economiche connesse con l'oggetto sociale ed altresi' assumere partecipazioni ed interessenze in altre societa' o imprese aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio nonche' concedere garanzie anche di natura fidejussoria a favore di terzi nei limiti dell'articolo 2361 cod. Civ. Restano in ogni caso espressamente escluse tutte le attivita' professionali o finanziarie riservate ai sensi delle vigenti leggi.