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Scopo - oggetto articolo3 (scopo mutualistico) 3. 1 la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci. 3. 2 la cooperativa puo' operare anche con terzi non soci, e, quindi, puo' svolgere la propria attivita' anche avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi. 3. 3 la cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381. 3. 4 la cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. 3. 5 la cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta. I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e societa', oppure di rapporto di lavoro subordinato, tramite la gestione in forma associata dell'impresa di cui all'articolo 4. La prestazione dei soci cooperatori prestatori di lavoro in favore della societa' puo' avvenire anche in forma di collaborazione autonoma. 3. 6 scopo della cooperativa e' altresi' quello di offrire ai propri soci la possibilita' di fruire, a condizioni vantaggiose, dai servizi svolti a norma del successivo articolo 4. Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi delle mutualita' senza scopo di lucro. La cooperativa si propone altresi': - di assicurare ai propri soci lavoro giustamente remunerato e distribuito; - di assicurare ai propri soci una adeguata remunerazione del capitale investito entro i limiti consentiti dalle leggi che regolano la cooperazione; - di stimolare lo spirito di previdenza, di risparmio, anche istituendo una sezione di attivita' ? appositamente regolamentata- per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci, effettuata esclusivamente ai fini del piu' ampio conseguimento dell'oggetto sociale. Articolo 4) (oggetto sociale) 4. 1 la cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante lo svolgimento di attivita' socio sanitarie ed educative di cui all'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, da conseguirsi valendosi principalmente dell'attivita' dei soci cooperatori, e specificatamente: - gestione di servizi socio sanitarie rivolta a persone anziane, a minori, ai portatori di handicap, ai soggetti affetti da disagio psichico, fisico, agli emarginati sociali, attraverso la gestione di case di riposo, di cura, centri diurni e di accoglienza; - fornire servizi educativi attraverso attivita' di consulenza per la promozione sociale, educativa, ad enti, scuole, aziende, strutture socio sanitarie; - organizzazione e gestione di: scuole, asili, centri ricreativi, culturali; - fornire consulenze psico-pedagogiche, attivita' di sostegno alle famiglie, mediazione familiare; - attivita' di formazione e aggiornamento per personale, volontari, educatori, catechisti, animatori della pastorale giovanile; - progetti educativi per minori, attivita' di dopo-scuola, animazione, laboratori di attivita' creative e ludiche; - sviluppo e promozione attraverso la realizzazione editoriale di libri, video e sussidi; - produrre e prestare servizi sociali, assistenziali, socio-sanitari, educativi, pedagogici e psicologici rivolti a persone fisiche, associazioni, enti pubblici e/o privati, anche nell'ambito di centri residenziali di accoglienza e socializzazione in qualsivoglia forma organizzati; - fornire servizi domiciliari (anche educativi e/o psicologici) di assistenza socio-sanitaria, sostegno e riabilitazione tanto presso le famiglie quanto presso le scuole e/o altre strutture; - impostare e gestire progetti di formazione di base e riqualificazione professionale per i soci della cooperativa e/o per altri operatori o volontari dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e educativi; - attuare ogni altra iniziativa utile e/o necessaria per la gestione di servizi socio-sanitari e educativi; - gestire servizi socio-psico-pedagogici e educativi orientati, in via prioritaria ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni dell'infanzia, dell'adolescenza, della terza eta' e della famiglia, anche in rapporto a situazione di disabilita'; - gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio e per conto terzi, anche attraverso convenzioni con enti pubblici e/o privati, servizi di carattere sociale, assistenziale e culturale. 4. 2 la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia indirettamente sia direttamente attinenti ai medesimi, nonche', tra l'altro, a solo titolo esemplificativo: 1) concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre; 2) istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attivita' sociali; 3) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in societa' di capitali comunque costituite, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, cio' con tassativa esclusione di qualsiasi attivita' di collocamento; 4) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; 5)dare adesioni e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in societa' di capitali comunque costituite, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale; con tassativa esclusione di qualsiasi attivita'; 6) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei. Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa potra' provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. 4. 3 la cooperativa potra' comunque svolgere qualsiasi attivita' che il consiglio di amministrazione riterra' conforme all'oggetto sociale. 4. 4 ai fini della realizzazione delle attivita' di cui al presente articolo e per favorire e tutelare il tradizionale spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la cooperativa puo' raccogliere, presso questi (iscritti a libro soci da almeno tre mesi), finanziamenti con obbligo di rimborso. 4. 5 la modalita' di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dal consiglio di amministrazione. 4. 6 il tutto in conformita' alle disposizioni della legge fiscale, bancaria e ai provvedimenti delle autorita' monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso soci. 4. 7 le attivita' finanziarie non potranno comunque essere prevalenti o nei confronti del pubblico.
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