Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La societa' ha scopo consortile senza fine di lucro. Essa realizza l'organizzazione comune istituita, in conformita' al dettato dell'articolo 96 del d. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554, e degli articoli 2602 e 2615-ter del codice civile, dalle imprese che della stessa assumono la veste di soci consorziati, al fine di conseguire, per il tramite dell'ottimizzazione delle capacita' tecniche, operative, amministrative, gestionali e finanziarie dei singoli soci consorziati, la compiuta attuazione delle obbligazioni nascenti, direttamente o indirettamente, dall'esecuzione dei lavori di costruzione della strada extraurbana secondaria rieti torano (s. R. 578) dall'attuale innesto fino a rieti - 1o substralcio villa grotti - grotti. La societa' consortile potra' provvedere, inoltre, alle esecuzioni di eventuali ulteriori lavori aggiuntivi che le saranno affidati dalla committente in relazione al contratto principale. Alla societa' consortile, dunque, e' demandato, sempre per conto e nell'interesse dei soci consorziati, ai quali rende tutte le relative prestazioni e attivita', il compito di provvedere all'esecuzione dei lavori, ponendo in essere, a tal fine, tutti i necessari o anche solo opportuni rapporti giuridici con i terzi, fornitori di beni e prestatori di servizi, nonche' con istituti di credito, societa' finanziarie ed altri terzi in genere. La societa' consortile, avvalendosi della propria struttura ed eventualmente di quella dei soci consorziati, provvedera', sempre per conto e nell'interesse dei soci consorziati, al compimento di tutto quanto occorra per la realizzazione delle opere oggetto dell'appalto. Essa pertanto, a titolo esemplificativo, provvedera' al reperimento dei mezzi finanziari presso istituti di credito, all'approvvigionamento dei materiali per l'esecuzione dei lavori, al reclutamento del personale operaio ed impiegatizio, tecnico ed amministrativo ed alla direzione del medesimo, a subappaltare lavori e servizi, nonche' al reperimento delle attrezzature e dei macchinari. La societa' consortile potra' avvalersi dell'opera di personale legato ai soci consorziati da rapporto di lavoro subordinato e da questi "comandato". La societa' potra', altresi', purche' cio' non costituisca attivita' prevalente della stessa e sia strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, anche di import-export, industriali e finanziarie, ivi compresa l'assunzione di mutui anche edilizi e fondiari e la concessione e prestazione di garanzie reali e personali anche a favore di terzi ma non nei confronti del pubblico. La societa' potra', infine, purche' cio' non avvenga a fini di collocamento e non costituisca attivita' prevalente della stessa nei confronti del pubblico, assumere interessenze e partecipazioni in altre societa' od imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. Tutte tali attivita' dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio ed in particolare di quelle in tema di attivita' riservate ad iscritti a collegi, ordini od albi professionali.
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