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Lo scopo mutualistico che i soci della cooperativa intendono proseguire e' quello di ottenere, mediante gestione associata dell'impresa che ne e' l'oggetto, continuita' di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La cooperativa e' retta e disciplinata dai principi della mutualita' senza fini di speculazione privata. La cooperativa si propone altresi' di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Percio' stesso la cooperativa potra' aderire ad enti, organismi, associazioni di categoria. La cooperativa si propone di realizzare, valendosi prevalentemente dell'attivita' lavorativadei soci cooperatori, il seguente oggetto: - l'attivita' di falegnameria in genere; - commercio al dettaglio e all'ingrosso di mobili (di propria produzione e/o di terzi) e di articoli di arredamento in genere. La cooperativa puo' svolgere ogni altra' attivita' connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al proseguimento degli scopi sociali, nonche' compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali. Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa e' inoltre impegnata ad integrare- in modo permanente o secondo le opportunita' contingenti- la propria attivita' con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo. La societa' puo' altresi' assumere interessenze e partecipazioni in societa' diverse delle cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali. La societa' puo' svolgere per le societa' partecipante e consociate servizi tecnicomministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attivita' per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e dei finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia. La societa' cooperativa potra' inoltre: - partecipare a gare di appalto sia pubbliche che private; - stipulare convenzioni con enti pubblici e privati; - costituire un gruppo cooperatvo parietico ai sensi dell'art. 2545- septies del codice civile; - dare adesioni e partecipazioni ed enti e organismi economici, consortili e fidejussioni diretti a consolidare, sviluppare ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; - effettuare la raccolta del prestito da soci secondo quanto disciplinato da appositi rregolamenti interni redatti dal consiglio di amministrazione ed approvati dall'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie; - contrare mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi. Tutte tali attivita' debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, in particolare, le attivita' di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie: della legge 23 novembre 1939 n, 1966, sulla disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di lavori immobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio, della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema d'imprese editoriali, della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni d'ivestimento mobiliare, della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attivita' di intermediazione mobiliare; del d. Lgs 1 settembre 1993 n. 385, in materia di attivita' bancaria e finanziaria; dell'art. 26 legge 7 marzo 19996 n. 108 in tema di mediazione e consulenza nella concessione finanziaria, nonche' nel rispetto della normativa in tema di attivita' riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali. La cooperativa puo' svolgere la rpria attivita' anche nei confronti di terzi non soci.
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