Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La societa' non ha fini di lucro ma persegue in via stabile e principale finalita' sportive dilettantistiche, nonche' l'attivita' didattica connessa. I proventi delle attivita' non possono, in nessun caso, essere distribuiti tra i soci, anche in forme indirette o differite. In particolare, la societa' svolge le seguenti attivita': - la valorizzazione e la diffusione della pratica dello sport dilettantistico, in particolare della scherma, del pugilato, del kick boxing, del weightlifting, disc golf, spinning, sollevamento pesi, ping pong, arrampicata indoor, pole dance, karate, taekwondo, kung fu, tiro coll'arco, della ginnastica in tutte le sue forme, del fitness anche attraverso la gestione diretta di palestre , e, comunque, di ogni altra disciplina sportiva. Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e non in via prevalente la societa' puo' effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari ed ogni altra attivita' che sara' ritenuta necessaria o utile, contrarre mutui ed accedere ad ogni altro tipo di credito e/o operazione di locazione finanziaria, concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali, anche a titolo gratuito sia nel proprio interesse che a favore di terzi, anche non soci, assumere partecipazioni sociali nei limiti consentiti dalla legge. Tra le predette attivita' secondarie, a mero titolo esemplificativo, la societa' potra': a) esercitare attivita' secondarie e strumentali, diverse da quelle principali, secondo criteri e limiti che saranno definiti con decreto del presidente del consiglio dei ministri o dell'autorita' politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; b) procedere alla costruzione, ampliamento, alla gestione, all'attrezzamento e al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa la acquisizione delle relative aree, nonche' acquistare immobili da destinare ad attivita' sportive; prendere e concedere in gestione palestre e impianti sportivi in genere; c) promuovere e pubblicizzare la propria attivita', e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi; d) istituire servizi idonei a rendere maggiormente confortevole l'esercizio della attivita' sportiva, quale strumento di benessere psicofisico dei praticanti; e) compiere studi e indagini economico sociali, al fine di valorizzare e promuovere la conoscenza delle attivita' sportive, nonche' organizzare e gestire seminari, convegni e attivita' finalizzate alla formazione, riqualificazione e aggiornamento di operatori del settore sportivo; f) gestire ed utilizzare le attrezzature gli impianti e le aree nei quali svolgere l'esercizio della disciplina di cui sopra ed a tale scopo la societa', se lo riterra' utile e/o necessario, potra' affiliarsi a tutte le federazioni ed enti di promozione sportiva in funzione del suo sviluppo in una logica polisportiva, garantendo l'osservanza delle norme e delle direttive del coni, nonche' degli statuti e dei regolamenti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate o dell'ente di promozione sportiva cui la societa' sara' affiliata, che costituiscono, quindi, parte integrante delle presenti norme nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle societa' affiliate. E' esclusa ogni attivita' vietata o per la quale e' richiesto specifico requisito. Per il raggiungimento dello scopo sociale, la societa' potra' compiere - ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico - operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale, nonche' assumere partecipazioni e cointeressenze in altre societa' od enti, consorzi, eccetera aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attivita' riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle societa' d'intermediazione mobiliare di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, le attivita' professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attivita' che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla societa'.
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