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La cooperativa non ha fini di lucro e ha lo scopo di ricercare e garantire per i propri soci opportunit e continuit di lavoro alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro nelle diverse tipologie previste dalla legge; le modalit di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi di legge. La cooperativa retta dal principio di mutualit prevalente nell'osservanza delle seguenti prescrizioni: 1) divieto di distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; 2) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; 3) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; 4) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della societ cooperativa, dell intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parit di trattamento. La cooperativa pu svolgere la propria attivit anche con terzi. In considerazione dello scopo mutualistico di cui all'art. 3 e dei requisiti e degli interessi dei soci come pi oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto sociale le seguenti attivit : - pulizie industriali e civili e sanificazioni ambientali, disinfezioni e disinfestazioni, servizi di pulizia igienico-sanitaria, custodia a pagamento d'autoveicoli e motoveicoli su suolo pubblico e privato, manutenzione verde; - manutenzioni e riparazioni di beni mobili ed immobili, di impianti industriali, tecnici, alberghieri ed extra-alberghieri; - offerta di servizi di hostess, interpreti, addetti stampa e di ogni altro servizio necessario all'organizzazione ed alla realizzazione di convegni, cerimonie, matrimoni, manifestazioni ed incontri di lavoro; - creazione d'impianti polivalenti per la cultura, svago e sport; - organizzazione e/o gestione di tutti i servizi inerenti il turismo sociale; - attivit formative in genere e di formazione professionale ai vari livelli e particolarmente nei settori turistici, informativi, sportivi e culturali; - attivit di portierato, custodia, guardiasala, servizi di vigilanza armata e guardia non armata; assunzione ed esecuzione di servizi di controllo ed allarme con sistemi radiotelefonici automatizzati; studio, progettazione, costruzione ed installazione, vendita, noleggio e manutenzione di sistemi di sicurezza, di sistemi elettronici di chiusura porte, guardiole, finestre e sistemi di sicurezza e telericerca di persone; - acquisizione, costruzione, affitto e gestione d'immobili, magazzini ed impianti in genere per l'espletamento delle attivit sociali; - attivit di facchinaggio in genere, manutenzioni stradali, manutenzioni idrauliche, elettriche e di servizi igienici e sanitari, manutenzioni e allestimenti aree verdi e giardini; - gestione di servizi di lavanderia, stireria e tintoria; svuotamento di pozzi neri; - gestione lavaggio auto e autocarri e relativi accessori; - imballaggio, pulizia merce, ricondizionamento dei colli, rizzaggio, derizzaggio, fardaggio, copertura merci nei piazzali e nei depositi; - servizio di centralino telefonico per enti pubblici e privati; - servizio d'assistenza domiciliare e sociosanitaria salvi i limiti connessi all'esercizio di attivit riservate a professionisti iscritti agli albi professionali; - fornitura di servizi di pulizia e manutenzione di piazzali, magazzini, capannoni, banchine e bacini di carenaggio; - lavori di costruzioni civili ed industriali in genere, lavori in terra e opere murarie; costruzione d'edifici civili ed industriali anche prefabbricati, esecuzione d'opere speciali in cemento armato; ristrutturazione d'edifici e fabbricati in genere; lavori di difesa e sistemazione idraulica, agraria, forestale ed impianti d'irrigazione; lavori marittimi, realizzazione di moli, bacini, banchine, dragaggi; progettazione in genere delle categorie delle suddette opere, con espressa esclusione della mera attivit riservata ai professionisti iscritti ai relativi albi professionali; - erogazione di servizi telematici, quali ad esempio connettivit internet e intranet, gestione di banche dati anche conto terzi accessibili mediante rete telefonica o altre reti dedicate, gestione di servizi comunque correlati alla tecnologia internet; - gestione di pubbliche relazioni; - marketing; - produzione e gestione di attivit e raccolta pubblicitaria sotto qualsiasi forma; - produzione, importazione ed esportazione in proprio e per conto terzi, commercializzazione al dettaglio e all'ingrosso, distribuzione e assistenza di software e hardware (inteso quest'ultimo come materiale di riferimento delle banche dati); - progettazione, organizzazione, allestimento e gestione di strutture commerciali e produttive affini o connesse al proprio oggetto sociale (fiere, manifestazioni, incontri, meetings, eccetera); - attivit tipografica. La cooperativa potr compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. La cooperativa potr , inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese e societ aventi oggetto analogo o affine al proprio. La cooperativa potr ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla normativa vigente. Le modalit di svolgimento di tale attivit sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico. La cooperativa potr costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive norme. Titolo iii soci art. 5 (soci cooperatori) il numero dei soci cooperatori illimitato e non pu essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono acquisire la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche: - aventi capacit lavorativa o professionale nei settori di attivit costituenti l'oggetto sociale della cooperativa e che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attivit lavorativa o professionale; - elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa. Non possono essere soci coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa. Art. 6 (categoria speciale di soci cooperatori) la cooperativa potr istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527 comma 3 codice civile. Il numero dei soci cooperatori ammessi alla categoria speciale non potr in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse alla loro formazione o al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. La delibera di ammissione del socio nella categoria speciale, sulla base di quanto previsto nei regolamenti interni, stabilisce: - la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio nel rispetto del termine massimo di cinque anni di cui all'art. 2527 comma 3 ultimo periodo codice civile; - i criteri e le modalit di attuazione delle fasi di formazione o di inserimento nell'impresa. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non pu rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale pu recedere in qualsiasi momento. Il recesso ha effetto con riguardo sia al rapporto sociale che al rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Il socio appartenente alla categoria speciale potr essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo fissato al momento della sua ammissione qualora si verifichi una causa di esclusione prevista dalla legge o dal presente statuto. Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento il socio appartenente alla categoria speciale ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che egli abbia rispettato i doveri inerenti alla formazione professionale conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attivit economica della cooperativa finalizzati al proprio inserimento nell'impresa; in tal caso l'organo amministrativo deve comunicare all'interessato la delibera di ammissione in qualit di socio ordinario ai sensi dell'art. 7 del presente statuto. In caso contrario l'organo amministrativo deve notificare all'interessato la delibera di esclusione ai sensi dell'art. 12 del presente statuto.
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