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L'associazione si ispira ai principi di femminismo, equita' di genere, pari opportunita' e democraticita', non ha scopo di lucro e persegue finalita' di sensibilizzazione, educazione e promozione delle tematiche di genere attraverso il mezzo cinematografico. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale mediante lo svolgimento di una o piu' attivita' di interesse generale con riferimento all'art. 5 del d. Lgs. 117/2017, tra cui: a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa; b) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo; c) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; l'associazione puo' esercitare, a norma dell'art. 6 del codice del terzo settore, attivita' diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. L'associazione potra' inoltre realizzare attivita' di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del d. Lgs. 117/2017. L'associazione potra' avvalersi nello svolgimento delle proprie attivita' sia delle prestazioni dei volontari che operano in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarieta', ai sensi dell'art. 17 del d. Lgs. 117/2017; sia di lavoratori dipendenti o autonomi, nei limiti previsti dall'art. 16 del medesimo decreto. L'attivita' dei volontari non puo' essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attivita' prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualita' di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
Parole chiaveIn base alla codifica ATECO, il codice 94.99.20 rappresenta: Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby.