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La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta' sociale, la corresponsabilita' tra i soci e il legame con il territorio. Operando secondo questi principi la cooperativa intende organizzare un'impresa che persegua scopi sociali culturali, educativi e formativi al fine di perseguire gli interessi, la promozione e l'integrazione delle donne e quindi della comunita'. Cio' mediante anche la solidale partecipazione della base sociale attraverso il lavoro volontario necessario sia per sostenere tutte le proprie attivita' ed iniziative, sia per la gestione della cooperativa stessa. Per la realizzazione di tali scopi la cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro un'attivita' di diffusione della cultura femminile anche attraverso la vendita, l'edizione e la distribuzione di libri, giornali, esclusi i quotidiani, riviste, dischi, nastri, quadri e qualsiasi altro mezzo audiovisivo. Sempre al fine di raggiungere i propri scopi la cooperativa puo' anche intraprendere stabilmente o temporaneamente la gestione in proprio o per conto di terzi delle seguenti attivita': - promozione e gestione di corsi di formazione volti alle qualificazioni professionali e cooperativistiche delle proprie socie; - strutture ed iniziative a carattere culturale finalizzate alla sensibilizzazione della comunita' rispetto al problema dello svantaggio culturale-simbolico delle donne; - centri di aggregazione femminile ed altre iniziative per il tempo libero, la cultura, la qualita' della vita delle donne; - affiancamento della propria attivita' con quella di altre organizzazioni o altri enti cooperativi che perseguano uno scopo analogo; - consulenza verso enti pubblici o privati. La cooperativa puo' assumere incarichi, per lo svolgimento di servizi alla persona, da pubbliche amministrazioni o enti locali o enti privati, stipulando convenzioni, assumendo servizi in appalto, svolgendo attivita' in sostituzione dell'ente pubblico o in collaborazione con esso potendo giovarsi di contributi pubblici e privati a livello locale, nazionale o sovrannazionale. La cooperativa potra' svolgere altra attivita' connessa o affine a quelle sopra elencate, nonche' nonche' partecipare a gare d'appalto e compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, necessarie od utili allo svolgimento dell'attivita' di cui all'oggetto sociale ed alla realizzazione degli scopi della cooperativa e, comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonche' tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa: a) istituire o gestire stabilimenti, officine, impianti, magazzini ed altre strutture, necessari per l'espletamento delle attivita' sociali; b) acquistare o costruire e gestire immobili ad uso diverso di abitazione, atti ad ospitare tutte le attivita' della cooperativa e gli organismi che possono essere soci della cooperativa; c) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese, che svolgano attivita' analoghe o comunque accessorie all'attivita' sociale; c) dare adesione e partecipazioni ad enti e organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvigionamenti ed il credito; d) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale; f) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale. Ai fini della realizzazione delle attivita' di cui al presente articolo e per favorire e tutelare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la cooperativa puo' raccogliere, presso questi, se iscritti nel libro soci da almeno tre mesi, finanziamenti con obbligo di rimborso. Le modalita' di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dall'organo amministrativo; il tutto in conformita' alle disposizioni fiscali e della legge bancaria ed ai provvedimenti delle autorita' monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso i soci. Le attivita' finanziarie non potranno comunque essere prevalenti o nei confronti del pubblico, precisandosi che si considerano nei confronti del pubblico anche le operazioni nei confronti dei soci, qualora alla cooperativa ne siano iscritti piu' di cinquanta.
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