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La cooperativa, senza finalita' speculative e nel rispetto dei principi di mutualita' di cui all'articolo 26 del d. L. C. P. S. 14 dicembre 1947, numero 1577, si propone di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e alla salvaguardia e alla integrazione sociale attraverso la gestione di attivita' e servizi sociali, integrazionali, ricreativi ed educativi, come meglio in appresso indicati. Essa pertanto si propone il miglioramento sociale ed economico delle condizioni di vita dei soci e della collettivita' in generale, la partecipazione dei soci ad attivita' socioali e ricreative rettamente intese ad un migliore sviluppo della persona, l'organizzazione del lavoro che abbia come obiettivo la realizzazione di condizioni di benessere fisico dei soci lavoratori, la valorizzazione della loro professionalita' ed il contestuale e primario perseguimento dell'interesse generale attraverso lo svolgimento delle sue attivita'. In particolare la cooperativa ha per oggetto la gestione - diretta o indiretta - di: - strutture ricreative, circoli, bar, biblioteche, cinema, teatri, sale o piste da ballo e simili; - sale da gioco, strutture o modalita' di intrattenimento e l'organizzazione di forme di svago e ricreazione; - ristoranti, tavole calde, e quant'altro dedicato al ristoro delle persone; - l'organizzazione di feste o eventi. La cooperativa potra' partecipare a gare di appalto, nonche' svolgere - nei limiti di legge - le attivita' strumentali necessarie od utili per il conseguimento degli obiettivi di cui sopra, fatta eccezione ovviamente per le attivita' che la legge riserva a determinate altre societa', categorie di persone o enti, anche stipulando apposite convenzioni od accordi come previsto dalla legge. La cooperativa potra' cedere in uso a titolo gratuito l'immobile per scopi sociali anche ad enti o societa' esterne.
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