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La societa' ha per oggetto l'esercizio in via esclusiva dell'attivita' professionale, regolamentata nel sistema ordinistico, che forma oggetto della professione di dottore commercialista, esperto contabile e revisore dei conti. A titolo esemplificativo, rientrano tra le attivita' compatibili la consulenza fiscale, tributaria, societaria e aziendale,la tenuta della contabilita', la revisione legale nonche' la consulenza del lavoro. Sono consentite, in quanto strettamente connesse e strumentali all'attivita' professionale principale: - attivita' di consulenza, perizia, certificazione, ricerca e formazione nell'ambito della professione di dottore commercialista, esperto contabile e revisore dei conti; - la partecipazione a societa', enti, consorzi, reti di impresa o altre aggregazioni aventi attivita' compatibili e coerenti con l'oggetto professionale, nel rispetto dei limiti di legge; - ogni altra attivita' ausiliaria, accessoria e complementare rispetto all'attivita' di dottore commercialista, esperto contabile e revisore dei conti, purche' non prevalente e sempre compatibile con il requisito dell'esercizio in via esclusiva dell'attivita' professionale. E' espressamente escluso lo svolgimento di attivita' commerciale in misura prevalente diversa e ulteriore rispetto a quella connessa all'esercizio dell'attivita' professionale di dottore commercialista, esperto contabile e revisore dei conti, nonche' ogni attivita' vietata dalle norme imperative, dall'ordine pubblico o dal buon costume. La societa' potra' anche svolgere attivita' tecniche meramente strumentali o complementari all'attivita' professionale di cui innanzi, nonche' fornire servizi accessori che ne consentano o ne facilitino il relativo esercizio. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la societa', inoltre, potra' compiere - ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico - operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di ogni specie, compresa la stipula di mutui e finanziamenti sotto ogni forma, il rilascio di garanzie reali e personali, se nell'interesse sociale, l'assunzione di partecipazioni o cointeressenze in altre societa' o enti, nei limiti di cui all'art. 2361 c. C. , purche' cio' non determini fattispecie di incompatibilita' con l'esercizio della professione di dottore commercialista, esperto contabile e revisore dei conti. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attivita' riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle societa' di intermediazione mobiliare di cui al d. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, le attivita' intrinsecamente commerciali, le attivita' professionali protette riservate a soggetti iscritti in altri albi e ordini professionali ed ogni attivita' vietata dalla legge nell'ambito della professione costituente l'oggetto sociale.
Parole chiaveSecondo la classificazione ATECO, il codice 69.20.11 indica: Servizi forniti da commercialisti.