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Le attivita' e le funzioni per la realizzazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (t. U. L. P. S. ) di cui al r. D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare: a) la realizzazione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi di gioco awp e i sistemi di gioco vlt; b) la conduzione della rete di cui alla lettera a) per un minimo di apparecchi di gioco awp, pari a 5. 000 (cinquemila) e un numero minimo di apparecchi vlt, pari a 350 (trecentocinquanta); c) tutte le attivita' e le funzioni connesse, direttamente o indirettamente, alla gestione telematica del gioco lecito attraverso gli apparecchi di gioco awp e i sistemi di gioco vlt. L'acquisizione, il noleggio, l'installazione, la manutenzione e la riparazione di apparecchi e macchine da divertimento ed intrattenimento previsti dall'art. 110, comma 6 e 7 a) e c) del "t. U. L. P. S. ", al fine del loro sfruttamento attraverso la collocazione delle stesse in aree aperte al pubblico. La societa' potra' svolgere la propria attivita' sia in italia che all'estero. Essa puo' inoltre, compiere, nel rispetto dei divieti, limiti, condizioni ed autorizzazioni previste dalla legge, tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ritenute dall'amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, a tal fine puo' assumere direttamente od indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre societa', enti od imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio (attivita' questa da esercitarsi non nei confronti del pubblico ed in via secondaria escluse tutte le attivita' di cui alla legge n. 1 del 2 gennaio 1991) nonche' garantire ad istituti di credito in genere obbligazioni a favore di societa' controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 codice civile, purche' sia attivita' strettamente finalizzata a ottenere indirettamente, tramite finanziamenti intragruppo, maggiori risorse finanziarie a condizioni di mercato piu' efficienti e funzionali all'esercizio di attivita' rientranti nell'oggetto sociale del concessionario ovvero nell'oggetto della concessione. E' inibita alla societa' la raccolta del risparmio tra il pubblico. Sono tassativamente escluse dall'oggetto sociale le attivita' di cui all'art. 18 della legge 216/1974, come modificato dall'art. 12 della legge 23 marzo 1983 n. 77 nonche' di cui alla legge 1/1991 e 197/1991.
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