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Articolo 10) oggetto sociale. La cooperativa, con riferimento ed in conformita' al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto le seguenti attivita': - prestazione di servizi socio-assistenziali agli anziani e agli handicappati; - trasporto di campioni di liquidi biologici per enti pubblici e privati; - trasporto infermi per enti pubblici e privati, anche tramite ambulanza; - istituzione e gestione di corsi di sostegno scolastico, di corsi integrativi, parascolastici e sportivi; - istituzione e gestione di corsi di formazione socio-sanitari; - istituzione e gestione di stage formativi aziendali; - inserimento lavorativo e di lavoro con presenza di persone svantaggiate realizzato attraverso la gestione di unita' produttive di tipo artigianale, industriale, commerciale; - agenzie per l'impiego; - istituzione e/o gestione di telesoccorso per conto di enti pubblici o privati; - gestione di strutture pubbliche e/o private di: a) residenze sanitarie assistite per qualsiasi categoria di utenti; b) strutture protette; c) centri socio educativi e di aggregazione giovanile; d) centri diurni di anziani, portatori di handicap fisici e psichici; e) comunita' per minori; f) asili nido; g) comunita' terapeutiche per tossicodipendenti; h) centri di prima accoglienza per immigrati; i) centro di informazione e/o di orientamento; l) centri di ascolto e di accoglienza di donne e minori. La cooperativa puo' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, strettamente strumentali al conseguimento dello scopo sociale. Essa puo' altresi' partecipare a cooperative di secondo grado, consorzi, enti, organismi e societa' ove cio' renda piu' agevole il raggiungimento dell'oggetto sociale aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio; puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell articolo 2545-septies del codice civile. La cooperativa potra' anche costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa potra' anche richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello stato che da enti regionali, locali e della comunita' europea. Potra' aderire alle associazioni nazionali di categoria e alle relative associazioni provinciali ed altri organismi economici e sindacali che si pongono iniziative di attivita' mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizio.
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