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La societa' cooperativa, anche avvalendosi di tutte le leggi vigenti in materia di edilizia popolare ed economica, con spirito mutualistico e senza finalita' di lucro, ha per scopo sociale la costruzione, l'acquisto, il risanamento, la ristrutturazione di case di abitazione aventi le caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione in materia di edilizia popolare ed economica, da assegnare ai soci in godimento o in proprieta' o in locazione con patto di futura vendita. La societa' cooperativa potra' costruire, altresi' al piano terreno dei fabbricati destinati ad uso abitazione, nel sottosuolo e, comunque, in modo integrato nell'ambito di questi, locali da adibire ad utilizzazione diversa da quella abitativa, da assegnare in locazione o in proprieta' ai soci. L'utilizzazione, la destinazione, gli scopi di detti locali sono disciplinati e consentiti nei limiti e sotto l'osservanza degli art. 8 e 9 del r. D. 28 aprile 1938 n. 1165 recante testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, e successive modifiche ed integrazioni. Le costruzioni dovranno, possibilmente, essere inserite in complessi organici di insediamento, comprendenti servizi sociali quali asili nido, centri civici e commerciali, verde attrezzato, luoghi destinati allo svolgimento di attivita' culturali, ricreative e sportive. Per il conseguimento degli scopi sociali la societa' cooperativa potra' acquisire e vendere aree, anche a mezzo permuta; utilizzare il diritto di superficie su aree di proprieta' di pubbliche amministrazioni od altri enti, societa' o privati; acquistare fabbricati, anche di vecchia costruzione, da demolire, risanare e ristrutturare o ultimare. La societa' cooperativa potra' avvalersi per la realizzazione dei programmi costruttivi di tutte le agevolazioni e disposizioni in materia di edilizia popolare ed economica, ed in particolare di quelle previste dalla legge 5 agosto 1978 n. 457, e successive modifiche e integrazioni e dai bandi emanati ed emananti per il finanziamento delle costruzioni in base a tale legge. Gli alloggi che hanno usufruito del contributo per societa' cooperative a proprieta' indivisa non potranno in nessun caso essere trasferiti in proprieta' ai soci, ne essere alienati; in caso di liquidazione o scioglimento della societa' cooperativa dovranno essere trasferiti all'istituto autonomo delle case popolari competente per territorio. La societa' cooperativa dovra' far risultare dalle scritture contabili e dal bilancio le apposite voci per tali operazioni. La societa' cooperativa potra' avvalersi, altresi', sia del credito ordinario, sia delle anticipazioni e dei prestiti dei soci; la raccolta di questi ultimi potra', comunque, realizzarsi tra i soci per il conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d. P. R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modifiche ed integrazioni, con divieto rigoroso, pertanto, della raccolta dei prestiti fra i non soci, sotto qualsiasi forma si realizzi. La societa' cooperativa potra' compiere tutte le operazioni finanziarie utili al suo finanziamento, compresa l'apertura di conti correnti bancari, l'emissione di cambiali, l'assunzione di affidamenti bancari e di mutui ipotecari. La societa' cooperativa potra' inoltre, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in societa' cooperative che svolgono attivita' di effettiva rilevanza ed interesse per il movimento cooperativo nella sua globalita'; aderire ad altri enti ed organismi cooperativi, anche con scopi consortili e fideiussori, a responsabilita' limitata e, comunque, finalizzati a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo; consorziarsi, anche senza creazione di uffici, con attivita' esterne, ad altre societa' cooperative di abitazione, per lo svolgimento e il coordinamento delle attivita' di comune interesse e funzionali a diffondere e rafforzare, nei rapporti tra i soci ed in quelli tra loro e gli altri lavoratori, i principi universali del mutuo soccorso ed i legami di solidarieta' e reciprocita'; estendere ad altri comuni, oltre quello della propria sede sociale, l'attuazione degli scopi sociali. La societa' cooperativa potra', infine, promuovere e svolgere, ad integrazione dei suoi primari scopi mutualistici, nei locali di cui e' proprietaria ed altrove, attivita' di carattere sociale, culturale, ricreativo e sportivo a favore dei soci e delle loro famiglie, e della collettivita' sociale.
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