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L associazione, quale espressione di partecipazione, solidarieta', e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della costituzione, si ispira al fine di sostenere l autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a: perseguire il bene comune; elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l inclusione e il pieno sviluppo della persona; 3. 2. L associazione, svolgendo una o piu' attivita' di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalita' civiche, solidaristiche culturali e di utilita' sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o piu' attivita' di interesse generale in forma: di azione volontaria; di mutualita', di produzione o scambio di beni o servizi. L'associazione, sempre nell'ambito dei suoi scopi, organizza e gestisce, sia per conto proprio che per conto di terzi, corsi scolastici e scuole di ogni ordine e grado,accademie di belle arti, universita' e corsi di diploma universitario, corsi di perfezionamento e corsi post diploma e post laurea, lezioni e corsi a distanza, lezioni e corsi in video - conferenza, corsi di formazione professionale, corsi di istruzione tecnica e professionale, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere, corsi di recupero, corsi per la preparazione ad esami e concorsi per impieghi pubblici e privati, scuole di perfezionamento e di specializzazione, nonche' meeting, convegni, seminari, conferenze, dibattiti, cineforum, libri, giornali e pubblicazioni, scambi culturali anche con l'estero e quant'altro e' destinato al potenziamento e alla diffusione della cultura e alla realizzazione dei principi ispiratori e degli scopi, del benessere e del progresso sociale. L'associazione inoltre si occupa di assistenza sociale, assistenza sanitaria, assistenza socio sanitaria, e pertanto puo' istituire e gestire ospedali, case di cura; residenze sanitarie, comunita' alloggio per anziani; per disabili pisco fisici; comunita' residenziali o semi residenziali; case albergo. L associazione puo' associarsi e convenzionarsi con altri enti, associazioni, consorzi, fondazioni, scuole, universita' ed istituzioni pubbliche o private e puo' partecipare a programmi attivita' e progetti comunitari, nazionali e regionali, e a tutte le iniziative, connesse ai suoi scopi, promosse da altri enti di ricerca, istruzione e formazione. Puo', inoltre, predisporre e realizzare attivita' ed iniziative di orientamento, assistenza e consulenza ai cittadini e agli enti, onde promuovere lo sviluppo e la collaborazione reciproca. Per raggiungere i suoi fini, la medesima associazione puo' istituire premi e borse di studio nonche' istituire e gestire centri studi, consorzi, centri sociali, comunita', alberghi, pensioni, ricoveri, ostelli o case famiglia. 4. 1. L associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell attivita' di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, della seguente attivita' di interesse generale: a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; b) interventi e prestazioni sanitarie; c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa; e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; g) formazione universitaria e post-universitaria; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo; k) organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta' educativa; m) servizi strumentali ad enti del terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del terzo settore; n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; o) alloggio sociale, ai sensi del decreto del ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonche' ogni altra attivita' di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; p) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; q) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale a norma del presente articolo; r) promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata. Via secondaria e strumentale, l'associazione puo' svolgere "attivita' diverse" rispetto all'attivita' che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attivita' diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, cts
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