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La cooperativa e' retta e disciplinata dai principi della mutualita' senza fini di speculazione privata. Lo scopo principale che la cooperativa intende perseguire e' quello dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi della legge n. 381/91 art. 1 lett. A), la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di adulti, giovani e minori interessati da ogni forma di disagio, emarginazione ed esclusione sociale - con riferimento ai portatori di handicap e con ritardi di apprendimento, ragazzi o minori con problemi socio-culturali o comunque facenti parte delle categorie svantaggiate, persone tossicodipendenti o con problemi alcool correlati - nonche' ai bisogni di persone anziane o comunque giunte alla fase terminale della loro esistenza. La cooperativa ha, inoltre,lo scopo di procurare ai soci continuita' d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizione economiche, sociali, professionali,tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa,oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro. I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, ai sensi della legge n. 142/2001, nel rispetto del principio di parita' di trattamento di cui all'art. 2516 c. C. , dagli amministratori ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonche' alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacita' professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attivita' svolta, nonche' alla quantita' delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica del socio si configura come "socio - lavoratore" e lo statuto assume pertanto valore di "patto societario", di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbano sottostare. Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa puo' gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi: servizi psicopedagogici al domicilio, in famiglia, nelle scuole, nelle strutture socio-assistenziali ed educative nonche' la promozione e gestione di servizi di psicologia scolastica; servizi di assistenza, sostegno e riabilitazione, anche in luoghi di villeggiatura marini e montani nei confronti di minori, anziani e portatori di handicap; promozione e offerta di servizi di accompagnamento e/o assistenza nelle attivita' di inserimento lavorativo delle persone disagiate; attivazione di laboratori artigianali protetti con finalita' riabilitative/assistenziali; attivita' di psicoterapia, consulenza psicologica e mediazione familiare per persone disagiate; organizzazione e gestione di soggiorni vacanza presso centri vacanza o residenze ed altre attivita' di turismo sociale per minori, anziani e portatori di handicap; corsi di formazione e riqualificazione rivolti esclusivamente a soci e dipendenti della cooperativa; gestione e organizzazione di asili nido, servizi integrativi per l'infanzia, servizi e strutture per anziani e disabili. Per la realizzazione di tale oggetto sociale, essa provvede, fra l'altro, a: assumere la concessione di lavori, sia direttamente che tramite organismi consortili, da privati, dallo stato e da enti pubblici, partecipando, anche in associazione temporanea con altre imprese, ad appalti, appalti concorsi, licitazioni private e trattative private, stipulando contratti e convenzioni; istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini,necessari per l'espletamento delle attivita' sociali; acquistare o prendere in affitto immobili, magazzini, officine, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale; intraprendere ogni attivita' rientrante nell'oggetto sociale idonea a procurare lavoro per i propri soci cooperatori; promuovere l'istruzione professionale, e la formazione culturale e l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere e a favore dei soci cooperatori. La cooperativa, inoltre, potra' svolgere, in modo non prevalente, qualunque altra attivita' connessa od affine a quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, e immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi; pertanto, essa potra', fra l'altro e per indicazione meramente in esemplificativa: a) assumere interesse e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre societa', consorzi o enti, che svolgono attivita' analoghe, accessorie o complementari all'attivita' sociale, non a scopo di alienazione e comunque senza che si configuri operativita' nei confronti del pubblico, nonche' partecipare sia come capo - gruppo sia come semplice aderente ai gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 - septies c. C. ; b) concedere avvalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l' ottenimento del credito agli enti e societa', cui la cooperativa aderisce. Infine, la cooperativa puo' effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 d lgs n. 385/93 ("testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni, le modalita' di esercizio di tale attivita' saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall' assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, e' vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle norme consentite dalla legge.
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