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La societa' ha per oggetto la realizzazione e la gestione di strutture residenziali, semiresidenziali ed ambulatoriali destinate all'erogazione di ogni prestazione sanitaria, riabilitativa e socio-sanitaria anche domiciliare e, piu' specificatamente di cliniche, case di cura, ospedali privati e/o convenzionati con enti pubblici e privati nei limiti e nel rispetto delle norme inderogabili che ne disciplinano l'esercizio e previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni. La societa', inoltre, potra' realizzare e gestire le medesime attivita' direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la societa' puo' compiere, in via strumentale, senza che cio' possa costituire oggetto prevalente, non nei confronti del pubblico, fatti salvi i divieti previsti dalle vigenti leggi,ed, in particolare dalla legge 2. 1. 91 n. 1, 5. 7. 91 n. 197, dal d. L. Vo 23. 7. 96 e dall'art. 106, d. Lgs. N. 385/93, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari (esclusa la raccolta di risparmio) utili e /o necessarie. In dette operazioni sono espressamente inclusi il rilascio di avalli e la prestazione di fideiussioni, nonche' la costituzione di garanzie reali anche per obbligazioni di terzi, purche' attinenti all'oggetto sociale, l'assunzione di mutui anche ipotecari e fondiari, di finanziamenti in favore di imprese operanti nel mezzogiorno d'italia e comunque nel territorio della ue, sfruttando i benefici previsti dalle leggi comunitarie, statali e regionali. La societa' potra' assumere partecipazioni ed interessenze e quote anche azionarie in altre imprese o societa' costituite o costituende, aventi oggetto analogo, connesso o affine al proprio, purche' senza finalita' di collocamento presso terzi e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla legge 5 luglio 1991 n. 197 sempre in via accessoria e funzionale all'oggetto sociale. L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilita' illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea all'unanimita'; di tali partecipazioni l'organo amministrativo da' specifica informazione nella nota integrativa del bilancio.
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