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Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire e' quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata, la fornitura di servizi e consulenze alle rispettive imprese, alle migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili nel mercato. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. Essa, nello svolgimento della propria attivita', comunque si rivolgera' verso le imprese socie. Riguardo agli scopi mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parita' di trattamento tra i soci cooperatori. La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto le seguenti attivita' ed iniziative atte a: - contribuire all'elevamento morale, materiale e professionale dei soci; - collaborare allo sviluppo della cooperazione; - promuovere corsi, seminari, riunioni di studio per la formazione culturale e tecnica dei soci e favorirne l'aggiornamento professionale, svolgere attivita' editoriali, a tale scopo la societa' consortile potra' anche raccogliere contributi pubblicitari; - promuovere servizi tecnici e/o amministrativi nell'ambito della legislazione fiscale, tributaria, del lavoro ed amministrativa in genere e comunque ogni tipo di servizio richiesto di volta in volta per la soddisfazione degli interessi delle aziende socie e dei terzi non soci; - stipulare apposite convenzioni con i (caaf) centri autorizzati di assistenza fiscale, previsti dall'art. 78 della legge 30/12/1991 n. 413 e successive modificazioni ed integrazioni; - favorire la partecipazione a manifestazioni, eventi, mostre e fiere per promuovere beni e servizi delle stesse; - esercitare attivita' di mediazione creditizia come definita dall'art. 2 del d. P. R. 28 luglio 2000 n. 287 e dal d. Lgs n. 141/2010. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potra' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato; potra' compiere ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico - operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.
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