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La societa' espletera' le sue funzioni di organizzazione dei produttori ai sensi dell'art. Il, paragrafo 1), lettera a), categoria i), del regolamento ce n. 2200/96 nell'interesse dei produttori soci operanti nel territorio nazionale con le limitazioni previste dalla normativa vigente. Il consorzio dovra' essere retto e disciplinato dai principi della mutualita', senza fini di speculazione privata. Essa ha lo scopo di perseguire un costante miglioramento e la maggiore valorizzazione dei prodotti conferiti dai soci consorziati. La cooperativa si propone altresi' di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Per tale motivo la cooperativa potra' aderire a una delle organizzazioni riconosciute di rappresentanza assistenza e tutela, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o di settore. Potra' dare altresi' adesione ad altri organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico. Oggetto sociale la cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci ha per oggetto un costante miglioramento e la maggiore valorizzazione dei prodotti conferiti dai soci consortili, in particolare si propone: 1) di assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo; 2) di promuovere la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato della produzione degli aderenti; 3) di ridurre i costi di produzione e di regolarizzare i prezzi alla produzione; 4) di promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione e di gestione dei rifiuti che rispettino l'ambiente, in particolare per tutelare la qualita' delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare e/o favorire la biodiversita'; 5) di contribuire alla crescita professionale e culturale dei soci. Per tale effetto il consorzio: a) provvede alla concentrazione dell'offerta, alla riduzione dei costi di produzione, alla regolarizzazione dei prezzi, al ricorso a pratiche colturali e a tecniche di produzione e di gestione dei residui rispettose dell'ambiente nonche', a favorire la biodiversita' ed all'uopo delibera regolamenti e programmi in materia di conoscenza delle produzioni, di produzione e commercializzazione, nonche', di tutela ambientale, vincolanti per tutti gli associati; b) vende direttamente, per conto dei produttori associati, le produzioni definite all'art. 1 del presente statuto secondo le modalita' fissate dalle norme comunitarie e nazionali; c) rappresenta i produttori associati nei confronti degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti comunque interessati della produzione agrumicola ed ortofrutticola. Ai fini di tale rappresentanza il mandato e' insito nel rapporto di organizzazione di produttori; d) rappresenta ed assiste i produttori associati nei rapporti con organizzazioni ed enti privati che hanno scopi affini a quelli dell'organizzazione dei produttori od utili al raggiungimento di questi; e) esercita compiti di intervento sul mercato; f) stipula anche per conto degli associati accordi e contratti, necessari o comunque utili al raggiungimento degli scopi statutari; g) stipula convenzioni per la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agrumicoli ed ortofrutticoli nonche', contratti per la fornitura dei servizi necessari ai detti scopi; h) divulga, promuove e coordina studi e ricerche concernenti il miglioramento delle pratiche colturali, delle tecniche produttive, di gestione dei residui nel rispetto dell' ambiente; a tal fine puo' partecipare alla gestione di campi sperimentali o dimostrativi; i) riscuote in nome e per conto degli associati, premi, incentivi, compensazioni ed integrazioni di prezzo da chiunque disposti in loro favore e rilascia la relativa quietanza liberatoria; 1) compie operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento degli scopi sociali ed istituzionali. M) gestisce direttamente, o tramite organismi collegati, controllati o partecipati, impianti per la raccolta, condizionamento e lavorazione dei prodotti degli associati; n) concede fideiussioni od avalli a favore dei propri associati o societa' collegate, controllate o partecipate, anche avanti l'autorita' giudiziaria; o) assicura ai produttori associati mezzi tecnici appropriati per il condizionamento, la commercializzazione e la eventuale trasformazione dei prodotti; p) al fine di valorizzare e tutelare le produzioni trattate puo' promuovere disciplinari di produzione con relativi marchi di qualita' e richiedere eventuale iscrizione nell'elenco delle igp, dop, doc e ed altro, previste nei regolamenti comunitari; q) al fine di migliorare qualitativamente e valorizzare commercialmente le produzioni associate, puo' disporre programmi operativi annuali o pluriennali finanziati da appositi fondi, costituiti ed alimentati dai contributi degli associati e di organismi comunitari o nazionali; r) provvede all'acquisto ed alla distribuzione tra i soci, di concimi, anticrittogamici, antiparassitari, imballaggi, attrezzi e macchine agricole e quant'altro necessario per la loro produzione; s) provvede alla coltivazione di fondi propri e di terzi per la produzione di piantine di ogni tipo, con l'impianto di moderni vivai, da vendere ai soci; t) svolge inoltre tutti gli altri compiti previsti per le organizzazioni di produttori dalla normativa comunitaria e dalle legislazioni nazionali e regionali, ivi compresi quelli di controllo, anche in collaborazione con la pubblica amministrazione. Il consorzio si propone altresi': - di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, nonche' nei limiti stabiliti con delibera cicr del 3/3/1994. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico, sotto ogni forma; - di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/011992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; - di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Per cio' stesso il consorzio aderisce alla lega nazionale delle cooperative e mutue, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale. La societa' ha la disponibilita' del prodotto conferito dai soci e per il raggiungimento del proprio scopo sociale, potra' assumere interessenze e partecipazione sotto qualsiasi forma, in associazioni fra organizzazioni di produttori di base, aziende commerciali o industriali, societa' od enti costituiti o costituendi, in altre imprese cooperative e comunque legate al movimento cooperativo, aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, ovvero che abbiano finalita' che possano concorrere, direttamente o strumentalmente, al raggiungimento degli scopi sociali. La societa' potra' possedere immobili. Essa potra' compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e potra' avvalersi di tutte le agevolazioni di legge. Potra', infine, stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell art. 2545-septies del codice civile, previa delibera da parte dell assemblea dei soci. - esercizio dell attivita' la cooperativa nello svolgimento della propria attivita', si avvarra', prevalentemente, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci; comunque, potra' svolgere la propria attivita' avvalendosi anche di apporti di soggetti diversi dai soci. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci possono instaurare con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma che consente la legislazione italiana. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato dall assemblea ai sensi dell articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.
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