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La cooperativa intende perseguire l'interesse generale della comunita', la promozione umana e l'integrazione dei cittadini, ai sensi dell'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381. Essa inoltre persegue lo scopo di ottenere tramite la gestione dell'impresa alla quale prestano la propria attivita' di lavoro, continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La societa' si propone lo sviluppo e la diffusione dei principi della cooperazione e della mutualita' per assicurare migliori condizioni lavorative, economiche, professionali, sociali, culturali e di relazione dei soci e di tutti i cittadini che condividano il principio secondo cui le persone e i loro bisogni devono essere poste sempre prima e al di sopra delle cose e del profitto. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunita', dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa. Nello svolgimento dell'attivita' produttiva la cooperativa impiega principalmente soci lavoratori, dando occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di lavoro parasubordinato non occasionale. Lo scopo mutualistico e' infatti perseguito con il soddisfacimento dei bisogni espressi dai propri soci lavoratori, nell'ambito dell'oggetto sociale, attraverso la massima valorizzazione delle risorse economiche, di lavoro e professionali, che gli stessi soci possono rendere disponibili alla societa'. La cooperativa si propone altresi': 1) l'elevazione professionale dei soci; 2) la realizzazione delle piu' sviluppate forme di assistenza e mutualita'; 3) una equa ripartizione fra i soci dei lavori e dei compensi relativi; la cooperativa potra' operare anche con i terzi la cooperativa, per la realizzazione dello scopo, a titolo puramente esemplificativo, potra' svolgere servizi sociali e assistenziali diurni e residenziali, scolastici di base e di formazione professionale, educativi, di animazione e sportivi e sanitari di base e a elevata integrazione socio-sanitaria; la gestione dei servizi di trasporto ed accompagnamento di persone disabili, handicappati, anziani ecc nonche' l'assistenza alle stesse. Tali servizi potranno essere erogati a favore di soggetti bisognosi di intervento sociale o educativo a motivo dell'eta', della condizione personale, familiare, sociale o culturale con particolare attenzione ai minori, agli svantaggiati, agli handicappati, agli anziani e alle loro famiglie. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa e affine a quelle sopraelencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonche' fra l'altro per la sola indicazione esemplificativa: 1) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese specie se svolgono attivita' analoghe o comunque accessorie alla attivita' sociale; 2) dare adesioni e partecipazioni a enti e organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito; 3) concedere avalli cambiari, fideiussioni e ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative; 4) la cooperativa, ai fini di realizzare i corsi di istruzione e addestramento professionale, puo' dotarsi di tutte le autorizzazioni e strumenti che lo necessitino. L'oggetto sociale potra' essere realizzato anche mediante pubblici appalti. 5) la cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. 6) la cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. La societa' puo' aderire ad enti o federazioni per meglio sviluppare e tutelare la propria immagine. Nel caso di convenzione con altre cooperative o con enti, organismi o ditte, il consiglio di amministrazione puo' consentire a un proprio socio la presenza o l'assunzione di cariche sociali anche in altra cooperativa, ente o organismo purche' cio' rivesta una chiara utilita' al fine di una migliore collaborazione nell'ambito della convenzione e del conseguimento dei rispettivi scopi sociali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate o per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
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