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La societa' ha come attivita' che costituisce l'oggetto sociale in via prevalente, lavori edili, civili ed industriali, in proprio e per conto di terzi, l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione di immobili ed opere edilizie in genere, la partecipazione ad appalti pubblici e privati, la gestione di beni immobili propri; l'opera di vigilanza ed assistenza per la realizzazione ed il perfezionamento di complessi immobiliari. Essa, in via non prevalente ma strumentale all'esercizio delle attivita' di cui sopra e non nei confronti del pubblico, puo' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa puo' pure prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia reale e personale, anche a favore di debiti di terzi; puo' assumere sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre societa' od imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nei limiti di cui all'art. 2361 c. C. . La possibilita' della societa' di assumere partecipazioni sociali, puo' essere esercitato al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale e cioe' strumentalmente, e non potra' comunque essere esercitato nei confronti del pubblico. Alla societa' e' vietato: 1. Compiere atti professionali in osservanza della legge 23 novembre 1939 n. 1815; . 2. Compiere atti riservati per legge ai soggetti previsti dalle norme di cui al d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e al d. Lgs. 28 febbraio 1998 n. 58; 3. Compiere atti riservati da altre leggi a persone fisiche o giuridiche iscritte in appositi albi o elenchi. La societa' puo' farsi finanziari dai soci e da terzi alle condizioni e modalita' previste dalla delibera del comitato interministeriale per il credito e il risparmio in data 3 marzo 1994 e dalle istruzioni della banca d'italia pubblicate nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana in data 12. 12. 1994 - serie generale n. 289 e successivi aggiornamenti e modifiche.
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