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Art. 3) la societa' ha per oggetto: a) la progettazione, la costruzione, ricostruzione e ristrutturazione, per conto proprio o di terzi, sia privati che pubbliche amministrazioni, di edifici e complessi residenziali, commerciali, artigianali, industriali, alberghieri e direzionali; b) la compravendita, la permuta, la locazione (non finanziaria) e/o l'affitto e subaffitto di immobili in genere, nonch la loro gestione ed amministrazione; c) la concessione e/o assunzione di appalti per la costruzione di fabbricati e/o opere civili di qualsiasi genere e, piu' in generale, l'esercizio dell'attivita' edilizia anche a mezzo di consorzi, associazioni temporanee d'impresa o altre forme associative; d) la prestazione di servizi relativi alle attivita' descritte nei punti precedenti e quindi in particolare nel settore tecnico, progettuale ed urbanistico, per quanto riguarda i punti a) e c), nonch nel settore del marketing, commerciale, amministrativo e gestionale, per quanto riguarda ogni altra attivita', da svolgersi a favore di societa', enti pubblici e privati e di terzi in genere, il tutto nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa in relazione a quanto sia costituibile in oggetto di societa' a responsabilita' limitata ed in particolare con riguardo alla disciplina relativa alle professioni tutelate ex legge 23. 11. 1939 n. 1815; e) la costruzione, la ristrutturazione, la progettazione e realizzazione di arredamenti per interni, negozi ed immobili commerciali, industriali ed artigianali; di opere murarie, di impianti idraulici, di condizionamento ed elettrici; nonch la lucidatura e la laccatura per conto terzi. Per il raggiungimento dello scopo sociale la societa' potra' compiere in maniera non continuativa ma occasionale, tutte quelle operazioni commerciali, industriali e finanziarie, che saranno ritenute utili e necessarie e sempre in via occasionale e non continuativa potra' altresi' assumere partecipazioni ed interessenze in altre societa' ed imprese, sia in italia che all'estero. Resta espressamente escluso l'esercizio delle attivita' previste dalle leggi 2 gennaio 1991 n. 1 e 5 luglio 1991 n. 197, nonche' quelle di cui al d. Lgs. 385/1993.
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