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La cooperativa opera senza finalita' lucrative. Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale prestano la propria attivita' lavorativa, le migliori condizioni retributive, economiche, sociali e professionali. La societa' al fine del perseguimento dei suoi scopi puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi mantenendo i criteri della prevalenza ai fini mutualistici. La cooperativa potra' svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attivita' connessa agli scopi sopra elencati, nonche' compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle attivita' sociali. A tale scopo puo' richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'unione europea, banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati. La cooperativa potra', inoltre, dare l'adesione ad enti ed or-ganismi economici o fideiussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attivita' previdenziali, assistenziali e mutualistiche. La societa', con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto: l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione degli impianti di protezione antincendio; il commercio all'ingrosso e al minuto di materiale antinfortunistico e antincendio. La cooperativa potra' aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies c. C. La cooperativa potra' infine promuovere anche l'autofinanziamento della societa' cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. La cooperativa potra' infine emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2526 c. C. La cooperativa potra' realizzare ogni altra attivita' diretta-mente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali. In particolare, per il raggiungimento dei suoi scopi, la cooperativa potra' stipulare accordi, contratti e convenzioni con enti pubblici e/o privati ed enti locali, chiedere contributi ed ogni altra provvidenza prevista dalle disposizioni vigenti, chiedere finanziamenti regionali, nazionali e comunitari ad enti pubblici o istituti autorizzati all'esercizio del credito a breve, medio o lungo termine, avvalendosi di qualsiasi legge agevolativa del settore. Sempre nell'ambito dell'oggetto sociale, essa potra' stipulare contratti di collaborazione con altre societa' e/o imprese, fare parte di consorzi, societa' consortili e/o raggruppamenti di imprese, associazioni temporanee di imprese, joint-ventures, partecipare a gare e assumere appalti, pubblici e privati; essa potra' altresi' svolgere, ma non come attivita' prevalente e non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico, tutte quelle attivita' che saranno ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale sopra specificato, ivi incluse qualsiasi operazione mobiliare ed immobiliare, finanziaria, commerciale ed industriale, comprese operazioni di franchising e leasing; potra' concedere garanzie, anche reali, prestare fideiussioni e avalli, nonche' por-re in essere l'acquisto e la vendita, sempre senza scopo di collocamento, di interessenze e partecipazioni in organismi, enti, societa', associazioni, consorzi e imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, ma con espressa esclusione sia della partecipazione in societa' aventi per oggetto attivita' riservate per disposizione di legge a soggetti e/o enti muniti di particolari requisiti e/o iscritti in appositi registri o albi, ovvero ancora le attivita' di cui agli artt. 4 e 6 della legge n. 197/91 e 106 del decreto legislati-vo n. 385/93, nonche' quelle previste dalla legge n. 1/91 e dal decreto legislativo n. 58/98, sia dello svolgimento diretto delle attivita' previste dalle normative appena richiamate o comunque per legge riservate ai particolari soggetti di cui sopra.
Parole chiaveSecondo lo standard ATECO, il codice 43.22.03 corrisponde a: Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione).
In base alla tassonomia UE, Cocimano & Di Paola Società Cooperativa è una "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). La dotazione di capitale sociale è pari a 35.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.