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Il consorzio, che fungera' da organismo di servizio e centro di supporto ai singoli consorziati, ha come scopo il coordinamento della gestione anche logistica della distribuzione alle farmacie dei medicinali e degli altri prodotti a valenza sanitaria e salutare dispensati per conto del servizio sanitario della regione marche in regime di convenzione speciale di cui all'art. 8 della l. 405/2001 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' di altri eventuali accordi integrativi locali con il servizio sanitario regionale. In particolare, il consorzio ha per oggetto lo stoccaggio in forma accentrata dei prodotti oggetto di convenzione speciale, messi a disposizione del servizio sanitario regionale da parte delle aziende farmaceutiche in conto deposito, con contratto estimatorio od in altra forma prevista dagli accordi tempo per tempo vigenti, nonche' la successiva distribuzione dei medesimi prodotti - principalmente per il tramite dei consorziati - alle farmacie incaricate della dispensazione all'utente finale per conto del servizio sanitario regionale. Il consorzio potra' svolgere la medesima attivita' di stoccaggio in forma accentrata e distribuzione alle farmacie dei prodotti oggetto di convenzione speciale di cui sopra, sia in relazione a prodotti che vengano acquistati dal servizio sanitario regionale e messi a disposizione del consorzio stesso, sia in relazione a prodotti che il medesimo consorzio acquisti direttamente dalle aziende farmaceutiche al fine di dare esecuzione alle convenzioni di cui all'art. 8 della l. 405/2001 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' agli eventuali accordi integrativi locali stipulati con il servizio sanitario regionale. Il consorzio potra' altresi' coordinare la gestione anche logistica della distribuzione alle farmacie convenzionate private e pubbliche e ad altri soggetti convenzionati con la regione marche dei dispositivi medici e di altri prodotti per uso sanitario oggetto dell'assistenza integrativa regionale (a. I. R. ) fornita dalle farmacie convenzionate e da altri soggetti convenzionati con la regione marche sulla base di protocolli d'intesa e/o accordi sottoscritti tra la regione marche e le organizzazioni sindacali delle farmacie e degli altri soggetti suddetti. In particolare il consorzio potra' svolgere l'attivita' di stoccaggio in forma accentrata e di distribuzione alle farmacie convenzionate private e pubbliche e ai soggetti convenzionati con la regione marche dei suddetti dispositivi medici e prodotti per uso sanitario, sia in relazione a dispositivi e prodotti che vengano acquistati dalle stesse farmacie convenzionate e dagli altri soggetti convenzionati con la regione marche e/o dalle organizzazioni sindacali alle quali gli enti citati fanno capo e messi a disposizione del consorzio, sia in relazione a dispositivi e prodotti che il consorzio acquisti direttamente dalle ditte fornitrici al fine di dare esecuzione agli accordi eventualmente presi in tal senso dal consorzio stesso con le farmacie convenzionate e con gli altri soggetti convenzionati con la regione marche e/o con le organizzazioni sindacali alle quali gli enti citati fanno capo e volti ad implementare gli impegni assunti da questi ultimi nei confronti della regione marche con la sottoscrizione dei protocolli d'intesa e/o accordi relativi alla fornitura dell'assistenza integrativa regionale (a. I. R. ). Il consorzio potra' inoltre effettuare la gestione logistica ospedaliera e partecipare alle relative gare d'appalto. Nell'esercizio dell'attivita' che ne costituisce oggetto, il consorzio cura altresi', con proprie risorse ovvero mediante accordi contrattuali con fornitori terzi e/o con singoli consorziati, tutti gli adempimenti formali, fiscali, legali e burocratici - ivi compresa la predisposizione di un sistema informatizzato di rilevazione - inerenti lo stoccaggio, la movimentazione e la distribuzione dei prodotti di cui sopra. E' esplicitamente esclusa dall'attivita' consortile comune la distribuzione dei medicinali e degli altri prodotti normalmente forniti alle farmacie dai consorziati nell'ambito del canale distributivo tradizionale. In deroga a quanto precede, e' fatta salva la possibilita' del consorzio, ove questo risultasse aggiudicatario all'esito di procedure di affidamento disciplinate dal codice dei contratti pubblici (d. Lgs. N. 50/2016), di svolgere direttamente e/o tramite i propri consorziati, per conto del servizio sanitario della regione marche o per altre stazioni appaltanti ad essa equiparate, l'attivita' di distribuzione (nonche' ogni altra attivita' ad essa accessoria e complementare che fosse necessaria per dare esecuzione agli impegni assunti con la stazione appaltante) di medicinali, di dispositivi medici, di altri prodotti a valenza sanitaria e salutare e di prodotti assimilati, nei confronti delle farmacie, dei servizi commerciali autorizzati, dei servizi farmaceutici ospedalieri e territoriali ovvero di ogni altro soggetto nei cui confronti il consorzio debba effettuare il servizio affidatogli. L'assemblea dei consorziati puo' autorizzare il consiglio direttivo a stipulare - nel rispetto delle norme di legge e convenzionali - accordi con uno o piu' consorziati per il deposito e lo stoccaggio dei prodotti presso i magazzini di questi, previa definizione delle modalita' di espletamento di tale attivita' mediante apposito regolamento contestualmente deliberato dall'assemblea medesima, anche al fine di evitare la creazione di indebiti vantaggi concorrenziali e di prevenire condotte di concorrenza sleale. Il consorzio potra' altresi' intraprendere tutte le iniziative in operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, che il consiglio direttivo riterra' necessarie e/o utili, nonche' in ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al perseguimento dell'oggetto consortile. Potra' altresi' assumere partecipazioni, anche societarie, e cointeressenze in altre imprese ed organismi, anche societari, consortili e cooperativi, di ogni genere, previa autorizzazione da adottarsi con deliberazione straordinaria dell'assemblea.
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