Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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il consorzio non ha scopo di lucro e la sua gestione non comporta il conseguimento ne' la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma. Eventuali avanzi di gestione, sopravvenienze attive o plusvalenze patrimoniali costituiranno minor costo di gestione per i consorziati o incremento del fondo consortile. Il consorzio e' apartitico e non persegue finalita' di rappresentanza sindacale ne' corporativa, il consorzio ha per oggetto: a) tutelare gli interessi comuni dei consorziati; b) elaborare richieste, sia per conto di societa' di capitali di societa' di persone agricole e non e imprenditori agricoli consorziati, domiciliazioni societarie, eventuali fondi e finanziamenti pubblici messi a disposizione da enti locali, statali e comunitari per l'incremento dell'attivita' economica svolta dai consorziati; c) promuovere iniziative anche editoriale e giornalistiche volte alla piu' alta diffusione dei beni e dei servizi prodotti dai consorziati; d) approntare tutte le iniziative necessarie per realizzare economie di gestione all'interno delle singole imprese consorziate; e) elaborare politiche finanziarie comuni; f) studiare e promuovere programmi comuni, anche in collaborazione con altri organismi, per la divulgazione dei prodotti e dei servizi offerti alla clientela delle imprese consorziate; g) la creazione di una rete distributiva comune, l'acquisizione di ordinativi e l'immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati; h) la promozione dell'attivita' di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione e manifestazione fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la preparazione di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo; i) la partecipazione a gare di appalti sui mercati nazionali e quelli esteri; j) lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali; k) le prestazioni di assistenza e consulenza tecnica, legale, fiscale e del lavoro; l) il controllo qualitativo e la prestazione delle relative garanzie per i prodotti delle imprese associate; m) la creazione di marchi di qualita' ed il coordinamento della produzione degli associati; n) la gestione di centri meccanografici e contabili o di altri servizi comuni; o) l'assistenza alle imprese partecipanti nella soluzione dei problemi del credito anche attraverso la prestazione di garanzie mutualistiche costituendo un fondo di garanzia fidi presso un istituto di credito per darlo in garanzia all'associato nel caso non avesse garanzie sufficienti per un prestito di conduzione, o con la possibilita' di compiere operazioni di credito agrario di esercizio in natura e di anticipazioni ai produttori in caso di conferimento di prodotti agricoli all'ammasso volontario. Si puo' avviare la raccolta di risparmio fra gli associati per fini sociali. Raccolta di risparmio anche con l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso sia sotto forma di rimborso sia sotto altra forma, in riferimento alla deliberazione del comitato interministeriale per il credito e il risparmio 19 luglio 2005 (che sostituisce e aggiorna quella del 3 marzo 1994), la raccolta deve essere effettuata presso soggetti iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi. P) lo studio di fattibilita' e d'advisoring, anche avvalendosi di professionalita' esterne, per la costituzione di joint venture; q) l'attivita' di gestione di mercati generali, ortofrutticoli, alimentari e fiere campionarie; r) creazione di sinergie con interscambio con consorzi esteri aventi finalita' analoghe s) promuovere l'addestramento e la specializzazione della manodopera occorrente alle imprese consorziate e soci di esse, assumendo personale al riguardo. Il consorzio, dovra' altresi' promuovere l'attivita' dei singoli consorziati, per la continuita' di occupazione ai lavoratori assunti dalle imprese che fanno parte del consorzio o soci di esse. In relazione: al decreto legislativo n. 469 del 23/12/1997 di cui all'art. 10 comma 2 e successive modificazioni e regolamentazioni (esercizio dell'attivita' di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro), alla legge n. 96 del 24 giugno 1997 di cui all'art. 2 e successive modificazioni e regolamentazioni (societa' di fornitura di lavoro temporaneo) e nell'eventualita' anche l'ammissibilita' per somministrazione di manodopera anche a tempo indeterminato, in presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo od organizzativo, individuate dalla legge o dai contratti collettivi nazionali, il consorzio puo' esercitare le attivita'; mediazione tra domanda e offerta di lavoro, fornitura di prestazione di lavoro che somministrazione di manodopera, anche nei confronti di terzi oltre che ai soci, prescindendo dal vincolo consortile e previa autorizzazione del ministero del lavoro e delle politiche sociali. T) incentivare la produzione di ortaggi sia biologici che non, sotto serra e a campo aperto con la prerogativa di imporre ai consorziati del settore agricolo la diversificazione della produzione. Per il raggiungimento dello scopo sociale il consorzio, anche ai sensi e per gli effetti della l. 8 agosto 1945 n. 443, assume per il tempo della sua durata, in base a regolare mandato, la rappresentanza e la commissione esclusiva dei suoi associati, potendo istituire in tutto il territorio nazionale sedi secondarie, unita' locali o contratti in franchising. Potra' partecipare in altre imprese o societa' aventi affinita' o scopo analogo o comunque connesso con l'oggetto sociale, e potra' compiere in forma diretta e/o indiretta tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie (ivi comprese assunzioni di obbligazioni e concessione di avalli, di fidejussioni, di pegni, di ipoteche e altre garanzie reali anche a favore di terzi), potra' gestire l'organizzazione di crediti finanziari su garanzia di chiunque, reperire finanziamenti che abbiano attinenza, sia pure indirettamente, con l'oggetto sociale o che possano comunque facilitarne il raggiungimento. La societa' consortile potra' anche stipulare contratti per affari in partecipazioni sia come associante che come associata. L'organo amministrativo ha facolta' di istituire altrove succursali, agenzie e di sopprimerle.
Parole chiaveIl settore di attività (codice ATECO 82.99.99) è: Tutti gli altri servizi vari di supporto alle imprese n.c.a..