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1. La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' prevalente, senza fini di speculazione privata o di lucro. Lo scopo che soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, culturali, ricreative e professionali, possibili. 2. La cooperativa si propone altresi' di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Su delibera del consiglio d amministrazione potra' aderire alle associazioni nazionali di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo, alle associazioni provinciali, nonche' ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attivita' mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizi. 3. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. Art. 4) oggetto sociale la cooperativa ha per oggetto: a) l assunzione di lavori di facchinaggio, carico e scarico, trasporti di merci per conto di terzi; b) la portura di bagagli nell ambito dell'isola di capri; c) l assunzione di ogni altro servizio di gestione di interventi per la difesa dell ambiente, pulizie generali e speciali, manutenzioni, sia per privati che per pubbliche amministrazioni, enti locali e statali; d) l assunzioni di traslochi per conto di privati, alberghi,societa' e pubbliche amministrazioni. La cooperativa potra' altresi' estendere la propria attivita' a quella dell autotrasporto merci sul territorio nazionale, secondo le leggi vigenti, alla gestione di magazzini merci, depositi, custodia e distribuzione logistica. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita', connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare (queste ultime con esclusione della gestione di immobili non propri), mobiliare, industriale, finanziaria (queste ultime due in maniera non prevalente e non nei confronti del pubblico e con esclusione della locazione finanziaria attiva), necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente, attinenti ai medesimi, nonche' fra l altro, per la sola indicazione semplificativa: 1) assumere interesse e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie alle attivita' sociali; 2) dare adesione a partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori, al fine di consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; 3) concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni, qualsiasi, altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l ottenimento del credito ai soci; 4) concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l ottenimento del credito per gli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative. Il potere decisionale per cio' che riguarda questo comma spetta sempre e soltanto all assemblea dei soci; 5) stimolare, ai sensi dell art. 12 della legge 17. 2. 1971 n. 127, lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soci, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell oggetto sociale.
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