Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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1. La societa' ha per oggetto l'esercizio di tutte le funzioni fiduciarie, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende, nonche' la rappresentanza degli azionisti e degli obbligazionisti cosi' come contemplate dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, dal regolamento di attuazione e delle successive norme integrative, modificative o sostitutive. 2. Essa puo' altresi' compiere tutte le attivita' e le funzioni consentite alle societa' fiduciarie e di revisione da ogni altra norma di legge, nonche' svol- gere ogni altra operazione ritenuta dall'organo amministrativo della societa' necessaria od opportuna per l'espletamento di mandati e di incarichi fiduciari, di organizzazione e di revisione aziendale assunti per conto di terzi. 3. La societa' puo' compiere in proprio ogni operazione strettamente necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali, fatta eccezione della raccolta, anche temporanea, di risparmio al fine dell'esercizio del credito. 4. La societa' potra' intraprendere, previa l'autorizzazione di cui alla delibe- ra n. 1739 del 10 luglio 1985 della commissione nazionale per le societa' e la borsa, sollecitazioni del pubblico risparmio effettuate mediante attivita', an- che di carattere promozionale, svolte in luogo diverso da quello adibito a sede legale od amministrativa principale ai sensi dell'articolo 1/18 della legge 7 giugno 1974, n. 216. 5. Nell'ambito dei suoi compiti la societa' non puo': 5. 1 - attuare nel proprio interesse operazioni connesse ai beni amministrati per conto dei propri fiducianti; 5. 2 - predisporre con i beni amministrati per conto dei propri fiducianti opera- zioni finanziarie con societa' controllanti, collegate o controllate senza la preventiva specifica istruzione del fiduciante; 5. 3 - emettere titoli, documenti e certificati comunque rappresentativi dei di- ritti dei fiducianti, contrarre debiti, assumere impegni finanziari e rilasciare garanzie sia in proprio sia nell'ambito dell'amministrazione dei beni per conto di terzi, salvo che si tratti di garanzie prestate e di impegni assunti per con- to dei fiducianti, utilizzando a tal fine i mezzi da questi messi a disposizio- ne, ovvero, avendo quale contropartita, a totale copertura dagli impegni cosi' assunti, depositi in denaro titoli o altri valori mobiliari, garanzie bancarie ed assicurative. 5. 4 - interessarsi in proprio in affari per i quali abbia assunto incarichi fi- duciari. 5. 5 - espletare funzioni le cui attribuzioni, di carattere strettamente persona- le, siano riservate dalle leggi vigenti esclusivamente agli iscritti negli albi professionali e speciali; 6. La societa' potra' svolgere con l'impiego di fondi propri qualsiasi operazio- ne mobiliare ed immobiliare atta a facilitare il raggiungimento dello scopo so- ciale in conformita' delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.
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