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L'oggetto sociale della "cofidi" consiste nello svolgimento, in via prevalente, dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi, definita dall'articolo 13, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326 (di seguito, piu' semplicemente, "legge confidi") per agevolare, mediante la prestazione di garanzie mutualistiche, la concessione di finanziamenti a favore dei soci, cosi' come ampiamente definiti nel successivo art. 9 e, nei limiti consentiti dalla normativa, anche nei confronti delle imprese non socie. 5. 2 nello svolgimento della propria attivita' prevalente, il "cofidi" potra', a titolo meramente esemplificativo: a) prestare garanzie mutualistiche collettive per favorire la concessione e l'erogazione di finanziamenti (in qualsivoglia forma tecnica, compresi il leasing, il factoring e la copertu-ra dei rischi di cambio) a breve, a medio ed a lungo termine alle imprese socie da parte delle banche e/o di ogni altro in-termediario finanziario; b) negoziare e concludere con banche e/o con altri intermedia-ri finanziari, convenzioni finalizzate, anche attraverso tran-ched cover, a consentire la concessione e l'erogazione di fi-nanziamenti, in qualsivoglia forma tecnica, assistiti dalle sue garanzie mutualistiche; c) negoziare e concludere con altri confidi convenzioni fina-lizzate a consentire la prestazione di garanzie cogaranzie e controgaranzie mutualistiche alle imprese socie dei confidi convenzionati; d) negoziare e concludere con banche convenzioni finalizzate a consentire la concessione e l'erogazione di finanziamenti a sostegno delle imprese socie ad alto rischio finanziario at-traverso: la garanzia del fondo speciale antiusura costituito presso la "cofidi" prevalentemente con contributi concessi dal ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 15 della legge n. 108 del 7 marzo 1996 "disposizioni in materia di usura"; la garanzia di altri fondi regionali, provinciali, comunali e/o di altri enti pubblici e/o privati; e) concludere contratti finalizzati a trasferire, in tutto o in parte, e/o ad acquisire protezione finanziaria con riferi-mento ai rischi connessi al rilascio delle sue garanzie mutua-listiche; f) costituire uno o piu' fondi rischi destinati alla copertura delle perdite sofferte a fronte delle operazioni garantite; g) costituire presso i soggetti finanziatori delle imprese so-cie "fondi rischi" con funzioni di garanzia; h) costituire e/o partecipare a uno o piu' confidi di primo e/o secondo grado, a fondi di garanzia interconsortile, societa', enti ed organizzazioni finalizzati a coordinare ed a potenzia-re le sue finalita'; i) partecipare ad iniziative, programmi, strumenti di garanzia gestiti da istituzioni, enti o societa' europee, italiane e/o estere, anche concludendo appositi accordi e/o convenzioni che prevedano interventi di sostegno a favore dei confidi per la reintegrazione delle perdite subite per effetto ed in conse-guenza delle operazioni garantite o delle imprese associate per consentire un piu' facile accesso al credito. 5. 3 la "cofidi" potra' altresi' svolgere, prevalentemente in fa-vore delle imprese socie, le seguenti attivita': a) prestazione di garanzie a favore della amministrazione fi-nanziaria dello stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese socie; b) gestione di fondi pubblici di agevolazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del testo unico bancario; c) stipulazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del testo unico bancario, di contratti con le banche o intermediari fi-nanziari o enti privati e/o pubblici assegnatari di fondi pub-blici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese socie, al fine di facilitarne la fruizione. 5. 4 la "cofidi", ai sensi dell'art. 9 del d. Lgs n. 141/2010, potra', altresi', effettuare prestazioni di garanzia a favore dell'amministrazione finanziaria dello stato per la rateizza-zione di imposte come previsto dall'art. 8 del d. Lgs n. 218/1997 e dall'art. 48 del d. Lgs. N. 546/1992. 5. 5 la "cofidi" potra', inoltre, in via residuale e nei limiti massimi stabiliti dalla banca d'italia, concedere altre forme di finanziamento ai sensi dell'art. 106, comma 1, del testo unico bancario, anche a soggetti privati che non rivestono la qualifica di imprenditori. 5. 6 la "cofidi" potra', infine, per le attivita' di cui al pre-sente articolo, svolgere anche i relativi servizi connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attivita' previste dalla legge, quali ad esempio: attivita' di informazione, di consulenza e assistenza alle imprese associate per il reperi-mento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie; presta-zioni di servizi per il miglioramento della gestione finanzia-ria delle stesse imprese; prestazione del servizio di informa-zione commerciale; prestazioni di servizi per il reperimento delle migliori forme assicurative per le imprese socie, tito-lari, amministratori, soci e loro famiglie nonche' servizi fi-nanziari finalizzati alle esigenze non aziendali; studio, ri-cerca e analisi in materia economica e finanziaria; gestione di immobili ad uso funzionale; gestione di servizi informatici o di elaborazione dati; formazione ed addestramento del perso-nale. 5. 7 la "cofidi" potra' assumere partecipazioni e/o interessenze in societa', consorzi, distretti, reti di imprese, associazioni e raggruppamenti temporanei di imprese ed aderire ad organismi associativi, economici o sindacali che si propongano iniziati-ve anche di carattere mutualistico, cooperativistico e di so-lidarieta' connessi alle sue finalita' ed ai suoi scopi. 5. 8 la "cofidi" potra', infine: - assumere, sia direttamente, sia indirettamente, partecipa-zioni ed interessenze in altre imprese o societa', sia italiane che estere, costituite o costituende, aventi oggetto identico, analogo od affine al proprio, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2361 del codice civile; - costituire patrimoni destinati a specifici interventi o ca-tegorie di interventi in garanzia con deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione, se consentito dalla legge e comunque nel rispetto delle previsioni degli art. 2447-bis e seg. Del codice civile e di eventuali obblighi di informazione alla banca d'italia o ad altra autorita', alle cui istruzioni si attiene; - in generale, compiere tutte le operazioni finanziarie, ban-carie, industriali, commerciali, sia mobiliari che immobiliari o di garanzia, incluse fideiussioni, avalli, ipoteche, pegni ed altre garanzie reali o personali, tipiche o atipiche, con-sentire iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni e svolgere al-tresi' tutte quelle attivita' strettamente connesse a quelle so-praindicate e, comunque, utili o necessarie per il raggiungi-mento delle sue finalita' e del suo oggetto sociale e per lo sviluppo dei rapporti finanziari e creditizi dei soci, nel ri-spetto della legislazione tempo per tempo vigente. 5. 9 in ogni caso, la "cofidi" non potra' fornire assistenza nei campi professionali per i quali le normative in vigore richie-dono specifiche abilitazioni od iscrizioni ad albi od elenchi, potendo tuttavia avvalersi di professionisti, ove necessario od utile per il conseguimento delle proprie finalita' e dell'oggetto sociale. 5. 10 la "cofidi" potra' operare nell'intero territorio dello stato italiano e, ove compatibile con la legge, anche all'e-stero.
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