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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' di cui all'art. 45 della costituzione della repubblica italiana. La cooperativa, appartenente al settore di attivita' esercitata dai cosiddetti "confidi" (prestazioni di garanzia collettiva dei fidi ai soci) e nel rispetto del principio della "mutualita' prevalente", svolge la propria attivita' in forma imprenditoriale, sia nei confronti dei soci che - nei limiti consentiti - anche nei confronti di non soci. Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo vi del libro v del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applica, in quanto compatibile, lo schema organizzativo delle societa' per azioni. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici con i soci, deve essere rispettato il principio della parita' di trattamento. I criteri e le modalita' di svolgimento delle proprie attivita' sono stabiliti dai regolamenti da adottarsi ai sensi di legge e di statuto. In ogni caso la cooperativa persegue prioritariamente l'interesse generale dei soci. Eventuali interessi riferiti a particolari categorie di soci od a singoli soci od a terzi non soci potranno essere presi in considerazione purche' non in contrasto con il suddetto interesse generale. 1. L'attivita' istituzionale di prestazioni di garanzie collettive volte a favorire il finanziamento a breve, medio-lungo termine dei soci da parte di enti ed istituzioni creditizie e finanziarie, utilizzando le risorse provenienti in tutto od in parte dai soci stessi; 2. Ogni altra attivita' di prestazioni di servizi connessi o strumentali all'attivita' istituzionale di cui al precedente punto 1. Entrambe le due attivita' sopraelencate devono essere svolte nel rispetto assoluto dei principi e nei limiti e nei modi previsti dalle normative vigenti e future, anche speciali: per il raggiungimento del proprio oggetto sociale la cooperativa richiedera' le autorizzazioni necessarie e si avvarra' di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attivita' nei quali opera. La cooperativa potra' inoltre svolgere le altre attivita' previste dal comma 32 dell'art. 13 del d. L. 269/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' ogni altra attivita' consentita ai confidi dalla presente e futura legislazione. Tutte le sopra citate attivita' si concretizzano con il cosiddetto interscambio mutualistico di prestazioni di servizi prevalentemente prestati ai soci e sono svolte senza fine di lucro. La cooperativa, per il raggiungimento dello scopo sociale puo': 1. Stipulare convenzioni con aziende di credito e con altri enti finanziari per meglio svolgere la propria attivita' istituzionale: in forza di tali convenzioni essa potra' ottenere l'accredito diretto di contributi in conto esercizio a carico dei propri soci a fronte delle garanzie e dei servizi loro prestati anche direttamente detratti dai finanziamenti erogati; 2. Aderire a consorzi provinciali, regionali o nazionali, e confidi di livello anche superiore costituiti al fine di coordinare e potenziare l'attivita' delle cooperative di garanzia aderenti, in stretta connessione con gli obiettivi della regione nel campo delle promozioni a favore delle piccole e medie imprese; 3. Assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attivita' analoghe o comunque accessorie all'attivita' sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico, partecipando in particolare allo sviluppo ed al finanziamento delle cooperative sociali; 4. Costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative; 5. Emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari non nei confronti dei soci cooperatori, secondo le modalita' e nei limiti previsti dalla vigente normativa; 6. Ricevere prestiti dai soci sovventori finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il tutto secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. In generale la cooperativa puo' compiere ogni operazione commerciale e finanziaria, ivi compreso il sostenimento di spese e costi di natura promozionale e di rappresentanza atti a far conoscere l'attivita' svolta alle categorie economiche e sociali potenzialmente interessate purche' sempre nel rispetto dei principi di mutualita' prevalente e con unico espresso divieto di esercitare attivita' che siano vietate dalla legislazione vigente e futura.
Parole chiaveSecondo la classificazione ATECO, il codice 64 indica: ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE).
Co.ga.v. Cooperativa Artigiana Di Garanzia Per Il Finanziamento Agli Artigiani Della Val Pellice - Società Cooperativa - In Liquidazione rientra nella classificazione "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). La società ha un capitale sociale di 199.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2022.