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La societa' cooperativa ha scopo mutualistico, svolge la propria attivita' senza fini di speculazione privata, ed e' retta e disciplinata dai principi della mutualita' prevalente ai sensi degli artt. 2512, 2513, 2514, 2515 c. C. , avvalendosi nello svolgimento della propria attivita' prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, e si propone di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda, continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, il tutto a condizioni di vantaggio rispetto a quelle offerte dal mercato. Gli scambi con i soci dovranno essere prevalenti rispetto agli scambi con i terzi alla luce dei parametri di cui all'art. 2513 c. C. . Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la societa' cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi forma con cui contribuire comunque al raggiungimento degli scopi sociali. La tipologia dei rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori e' disciplinata da un apposito regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142. Fermo restando il rispetto del principio della prevalenza previsto dall'art. 2512 c. C. , la societa' puo' svolgere la propria attivita' anche con i terzi. La societa' cooperativa puo' aderire a gruppi cooperativi paritetici. La cooperativa si propone di realizzare, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori, le sottoelencate principali attivita', nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, e precisamente: a) il commercio al minuto e all'ingrosso, nonche' l'assunzione di rappresentanze con o senza deposito di: - calzature e articoli in pelle, cuoio e altri materiali, borse, valigie ed accessori; - articoli di vestiario confezionati di qualunque tipo e pregio, compresi quelli di maglieria esterna e di camiceria; - accessori di abbigliamento; - biancheria in genere, intima e per la casa; - prodotti tessili di qualunque tipo e pregio, compresi quelli per l'arredamento della casa; - articoli sportivi, occhiali, di profumeria, oggetti d'arte, bigiotteria, oggetti preziosi e semi-preziosi, articoli per il tempo libero, giocattoli e articoli da regalo in genere; b) la realizzazione di servizi commerciali ed informatici connessi all'attivita' commerciale di cui ai punti precedenti. La societa' cooperativa, inoltre, in via sussidiaria ed accessoria, potra' svolgere le seguenti attivita', sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, e precisamente: - attivita' di import ed export dei prodotti di cui all'oggetto sociale; - condurre punti di vendita all'ingrosso ed al dettaglio, sia in italia che all'estero; - concludere contratti di franchising, sia in qualita' di franchisor che di franchisee; - fornire servizi di progettazione e consulenza per l'allestimento di punti vendita in fase di apertura o di ristrutturazione; - fornire servizi di studio e di progettazione di campagne pubblicitarie per l'apertura di punti vendita; - organizzare o dare mandato ad organizzare, corsi di formazione e qualificazione professionale per i propri dipendenti e/o personale autonomo, sia con mezzi propri che attingendo direttamente a contributi erogati da enti pubblici nazionali o internazionali. La societa' cooperativa, ai soli fini del conseguimento dell'oggetto sociale e, comunque, quale attivita' non prevalente e non nei confronti del pubblico: - puo' compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale; - puo' assumere interessenze e partecipazioni in altre societa', imprese o consorzi aventi per oggetto attivita' analoghe, affini o connesse alle proprie, non ai fini del collocamento, sia direttamente che indirettamente, sia in italia che all'estero, a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto; - puo' contrarre mutui ed in genere ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, con banche, con societa' o privati concedendo le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali; - puo' prestare fideiussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere anche a favore di terzi. La cooperativa, inoltre, potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.
Parole chiaveCogeco Società Cooperativa è conosciuta anche come: "COGECO", "SOCIETA COGECO", "COOPERATIVA COGECO", "SOCIETA COOPERATIVA COGECO" e "SOCIETA' COOPERATIVA COGECO".