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Cogeni Costruzioni Società Cooperativa

Sede legale: Corso Umberto I, 22, 71010, Lesina (FG)
P.IVA: 04176500710
43.39.01: Attività non specializzate di lavori edili (muratori)
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Dati societari di
Cogeni Costruzioni Società Cooperativa

RICAVI 251.0 K €
TREND RICAVI Stabile
P.IVA 04176500710
C. ATECO 43.39.01
DIPENDENTI 4
ANZIANITÁ 7 anni
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Descrizione di Cogeni Costruzioni Società Cooperativa

Scopo mutualistico ed oggetto sociale. Scopo mutualistico. La cooperativa ha scopo mutualistico e si propone, quindi, di svolgere la propria attivita' caratteristica in modo da far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro ed una remunerazione dell'attivita' lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attivita' lavorativa a favore della cooperativa, continuita' di occupazione con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la prestazione di attivita' lavorative da parte dei soci cooperatori nel settore corrispondente all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento mutualistico, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci. Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui sopra, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa, all'atto della loro adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Mutualita' prevalente. La cooperativa si propone di svolgere la propria attivita' caratteristica in prevalenza con i soci, ai sensi degli articoli 2512 (duemilacinquecentododici) e 2513 (duemilacinquecentotredici) del codice civile. Piu' precisamente la cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attivita', delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori, in modo che il costo del lavoro dei soci medesimi sia superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro. Non si computa, ai fini del calcolo di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile, il costo del lavoro delle unita' lavorative non socie assunte in forza di obbligo di legge o di contratto collettivo nazionale di lavoro o di convenzione con la pubblica amministrazione, ne' il costo del lavoro delle unita' lavorative che per espressa disposizione di legge non possono acquisire la qualita' di socio della cooperativa. La cooperativa, con riferimento ed in conformita' al proprio scopo mutualistico ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto le seguenti attivita': l'edilizia e tutte le operazioni ad essa inerenti quali, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile, demolizioni di edifici e sistemazione del terreno, posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici, costruzioni di autostrade, strade, campi di aviazione ed impianti sportivi, altri lavori speciali di costruzione, intonacatura, rivestimento di pavimenti e di muri, altri lavori di completamento edifici, pulizia degli edifici, rendersi iniziatrice di costruzioni di fabbricati anche di tipo popolare ed economico, condominii, vendere stabili, studiare ed applicare il perfezionamento edile per favorire, con ogni mezzo idoneo, il progresso tecnico dell'edilizia. La societa' e' retta coi principi della mutualita', con l'esclusione di ogni finalita' speculativa nei limiti fissati dalle vigenti leggi e dallo statuto. La societa' dovra' uniformare la propria organizzazione interna alle leggi speciali che specificano piu' approfonditamente il concetto di mutualita'. La cooperativa e' retta e disciplinata dai principi della mutualita' prevalente e pertanto, ex articolo 2514 (duemilacinquecentoquattordici) del codice civile, a) e' fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) e' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) e' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) e' fatto obbligo di devolvere, in caso di scioglimento della societa', l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Le clausole contenute nel presente articolo sono inderogabili, e devono essere di fatto osservate ai fini della spettanza delle agevolazioni fiscali previste dalla legge. L'organo amministrativo ed i sindaci, se nominati, documentano la condizione di prevalenza, di cui all'articolo 2512 (duemilacinquecentododici) del codice civile, nella nota integrativa al bilancio evidenziando i parametri previsti dall'articolo 2513 (duemilacinquecentotredici) del codice civile. Per la realizzazione delle finalita' che ne costituiscono l'oggetto sociale la cooperativa potra' compiere tutti i contratti, le operazioni o atti di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria ed avvalersi di tutti gli strumenti, rapporti ed apporti previsti o ammessi dalle disposizioni in vigore necessari o utili per il raggiungimento degli scopi sociali e comunque attinenti ai medesimi, svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate ed esemplificativamente: a) assumere, sempre ai fini del conseguimento degli scopi sociali e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, interessenze e partecipazioni in imprese, enti, societa' o consorzi che svolgono attivita' affini, analoghe, complementari e comunque accessorie all'attivita' sociale; b) integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunita', la propria attivita' con quella di altri enti cooperativi, di federazioni locali e/o nazionali, aderendo e partecipando ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; c) concedere ed ottenere avalli cambiari, fideiussioni, ipoteche ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma nell'interesse della societa' o per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative; d) ricevere prestiti dai soci, nei limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari; e) emettere strumenti finanziari, fermi i limiti stabiliti dalle inderogabili disposizioni in materia; f) curare iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con creazioni di apposite sezioni, sia con partecipazioni ad organismi ed enti idonei; g) agevolare la costituzione di cooperative edilizie per la costruzione di case per i soci e gli altri lavoratori con sovvenzioni, finanziamenti, fideiussioni e concessioni di mutui; h) costituire, al fine di agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale e predisporre piani di programmazione pluriennale finalizzati allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale; i) stipulare contratti di assicurazione, sia nell'interesse della societa' che dei soci; l) effettuare anticipazioni e finanziamenti ai soci in quanto necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale; m) stipulare contratti di mutuo e finanziamento, anche agevolati, con o senza garanzie, e compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie, comprese l'apertura di conti correnti, l'assunzione di affidamenti bancari e la emissione di cambiali. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, la cooperativa sara' obbligata, nei confronti dei soci, al principio di parita' di trattamento demandandosi all'organo amministrativo, con regolamento che sara' approvato dall'assemblea dei soci, la facolta' di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci. La societa' potra' svolgere in misura non prevalente la propria attivita' anche con i terzi, le condizioni dei rapporti con i quali verranno stabilite dall'organo amministrativo, valutate le esigenze della societa'.

Parole chiave
Società cooperativa Edificio Costruzione Legge Mutualismo Contratto Costo del lavoro Economia Edilizia Strumento finanziario

Domande frequenti su Cogeni Costruzioni Società Cooperativa

Qual è il fatturato di Cogeni Costruzioni Società Cooperativa ?
L'ultimo fatturato dichiarato da Cogeni Costruzioni Società Cooperativa ammonta a 251.0 K €.
Dove si trova la sede legale di Cogeni Costruzioni Società Cooperativa ?
La sede legale di Cogeni Costruzioni Società Cooperativa si trova in Corso Umberto I, 22, 71010, Lesina (FG).
Qual è la Partita IVA di Cogeni Costruzioni Società Cooperativa ?
La Partita IVA associata a Cogeni Costruzioni Società Cooperativa è 04176500710.
Da quanto è operativa Cogeni Costruzioni Società Cooperativa ?
Cogeni Costruzioni Società Cooperativa è operativa nel settore da 7 anni.
Quanti dipendenti ha Cogeni Costruzioni Società Cooperativa ?
Attualmente, Cogeni Costruzioni Società Cooperativa impiega un totale di 4 dipendenti.
Qual è il codice ATECO di Cogeni Costruzioni Società Cooperativa ?
Il codice ATECO di Cogeni Costruzioni Società Cooperativa e che identifica l'attività principale è 43.39.01.
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