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La societa' ha per oggetto le seguenti attivita': - l'assunzione, l'organizzazione, l'esercizio, la gestione anche in concessione di agenzia e/o sub agenzia, a seguito di regolari autorizzazioni e/o licenze, rilasciate dallo stato e/o dagli enti competenti, di scommesse a libro e/o a totalizzatore di qualsiasi genere (nei limiti di legge), di lotterie, concorsi pronostici a premio e/o a totalizzatore di altri giochi in genere e di totalizzatori di qualsiasi tipo; - la gestione di agenzie ippiche, per l'accettazione delle scommesse sulle corse dei cavalli, nonche' di agenzie e ricevitorie totocalcio, totip e simili, secondo modalita' di legge; - l'esercizio e/o l'accettazione di scommesse e concorsi pronostici di ogni tipo e genere (nei limiti di legge) e le relative attivita' strumentali quali la vendita di biglietti di lotterie e simili nei limiti delle autorizzazioni disposte dalla legge; - l'emissione e la vendita di titoli definitivi di accesso a manifestazioni di spettacolo e sportive ricadenti sotto la normativa del d. P. R. 640/1972, nonche' biglietti di ingresso per esposizioni mensili pubbliche e private. La societa' potra' procedere a svolgere le attivita' suelencate dopo aver ottenute le necessarie autorizzazioni e/o licenze rilasciate dallo stato, dagli enti pubblici competenti, e dalle societa' di diritto pubblico e/o privato, preposte a tale attivita'. Nell'ambito dell'attivita' che la societa' svolge, il servizio di ricevitoria di giochi ammessi e gestiti dallo stato e da enti da questo autorizzati, dovra' essere svolto previo rilascio da parte delle autorita' competenti di apposita licenza (concessione) al soggetto persona fisica che ricopre l'incarico di amministratore e legale rappresentante della societa'; tale attivita' dovra' essere svolta personalmente o per il tramite di coadiutori nei limiti ammessi e consentiti dalla legge. Nell'ambito dell'oggetto sociale la societa' puo' compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria (ad esclusione di quelle indicate nella legge 2 gennaio 1991 n. 1 e nel decreto legge 3 maggio 1991 n. 143 convertito in legge 5 luglio 1991 n. 197 e della raccolta, anche temporanea di risparmi) ritenuta dall'organo amministrativo necessaria od utile per il conseguimento dello scopo sociale compresa l'assunzione di finanziamenti di qualsiasi forma, la partecipazione a consorzi e raggruppamenti di imprese con oggetto uguale, affine o connesso con il proprio.
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