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" la cooperativa persegue gli scopi di cui alla lettera a) ed alla lettera b) dell ' art. 1 della l. 381/1991, essendo funzionalmente collegati nell'interesse delle persone svantaggiate, a beneficio delle quali viene svolta la attivita' della cooperativa. Le attivita' di cui sopra dovranno essere gestionalmente e contabilmente separate. Scopo della cooperativa e' fornire occasione di lavoro a favore dei propri soci al fine di migliorare ed elevare le loro condizioni economiche e sociali nonche' quello di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, anche a vantaggio dei soggetti svantaggiati, il cui inserimento lavorativo costituisce anch'esso scopo della cooperativa. La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta. I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e societa', oppure di rapporto di lavoro subordinato, tramite la gestione in forma associata dell'impresa di cui all'articolo 4 dell'allegando statuto. La societa' puo' tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci. Scopo della cooperativa e' altresi' quello di offrire ai propri soci la possibilita' di fruire, a condizioni vantaggiose, dei servizi svolti a norma dell' art. 4 dell'allegando statuto. Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi delle mutualita' senza scopo di lucro. Oggetto della cooperativa sono: a) le attivita' socio-sanitarie ed educative di cui all'articolo uno, primo comma punto a) della legge 8 novembre 1991 n. 381, da conseguirsi valendosi principalmente dell'attivita' dei soci cooperatori e precisamente le seguenti attivita', da gestire stabilmente o temporaneamente, rivolti a privati, imprese e non, enti privati e pubblici quali comuni, provincie e regioni: - la gestione di servizi e centri di riabilitazione psicopedagogici; - la gestione di centri socio-educativi, socio-assistenziali, sociosanitari e residenziali, di accoglienza e socializzazione quali comunita' alloggio, terapeutiche e strutture di prima accoglienza, compresi la manutenzione e pulizia degli ambienti, inclusa la sanificazione, il rifacimento dei letti, il confezionamento e la distribuzione dei pasti, il lavaggio di stoviglie ed il servizio di lavanderia e guardaroba; - la gestione di centri diurni e residenziali, di musei e di altre strutture con carattere culturale, animativo e dei tempo libero finalizzate al miglioramento della qualita' della vita; - la prestazione di servizi domiciliari assistenziali, animativi, educativi, infermieristici, di sostegno, culturali, di educazione e riabilitazione, in tutte le forme necessarie ed utili, effettuati tanto presso le famiglie, quanto presso le scuole o altre strutture di accoglienza e centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati; -l'organizzazione di attivita' nel campo del turismo sociale; - la tenuta di corsi di formazione e consulenza volti alla qualificazione umana, culturale e professionale; - attivita' di sensibilizzazione ed animazione della comunita' locale entro cui opera, al fine di renderla piu' consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno, con la promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;b) le seguenti attivita' di inserimento lavorativo per soggetti rientranti nelle cosiddette fasce deboli di cui alla lettera b) art. 1 l. 381/91: - produrre e vendere articoli, ricerche, libri, dispense e periodicidici, su qualsiasi supporto tecnico e tecnologico; - la gestione di punti vendita nei quali puo' essere commercializzato tutto cio' che viene prodotto in proprio esclusivamente con scopo terapeutico e riabilitativo all'interno dei vari centri o, ma non in via prevalente, acquistati da terzi: tali prodotti appartengono alle seguenti categorie: piccoli oggetti, mobili e soprammobili, giochi, passatempi, accessori vari, articoli da regalo e simili, di legno, ceramica, terracotta, porcellana ed affini, di pellami vari ed affini, di tessuti sintetici e non, anche dipinti o lavorati a mano, di plastica, metallo, vetro, cera, gomma ed affini, fiori secchi e quant'altro materiale costituente i tipi di prodotti sopra descritti; - lavori di rifinitura, di completamento, di assemblaggio e confezionamento di prodotti di terzi. La cooperativa potra' svolgere altra attivita' connessa.
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