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Anche avvalendosi di tutte le leggi vigenti in materia di edilizia popolare ed economica, la cooperativa, con spirito mutualistico e senza finalita' di lucro ha per scopo la costruzione, l'acquisto, il risanamento, la ristrutturazione di case di abitazione, aventi le caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione in materia di edilizia popolare ed economica, da assegnare in proprieta' anche divisa ai soci, o in godimento agli stessi o con patto di futura vendita o a riscatto. La cooperativa potra' costruire oltre a fabbricati destinati ad abitazione e comunque in modo integrato nell'ambito di questi, locali destinati ad uso diverso da assegnare in locazione o in proprieta' ai soci. Le costruzioni potranno, possibilmente, essere inserite in complessi organici di insediamento comprendenti servizi sociali quali asili nido, centri civici e commerciali, verde attrezzato, luoghi destinati alle attivita' culturali, ricreative e sportive nonche' uffici per attivita' connesse con gli insediamenti abitativi quali studi professionali, medici, di servizio ecc. Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa potra' acquistare, vendere, permutare aree nonche' costruire, acquistare, vendere permutare e locare unita' immobiliari, utilizzare il diritto di superficie su aree di proprieta' di pubbliche amministrazioni od altri enti, societa' o privati, acquistare e vendere fabbricati da demolire, risanare, ristrutturare, ultimare. Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa potra' avvalersi sia del credito previsto dalle leggi vigenti in materia di edilizia economica e popolare, di ripresa ed incremento delle costruzioni edilizie e di alloggi per lavoratori, ivi espressamente comprese le leggi 22. 10. 1971 n. 865, 27. 05. 1975 n. 166, 16. 10. 1975 n. 492 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, dei bandi o finanziamenti statali, comunitari, regionali, provinciali, comunali emanati o emanandi. Nell'ipotesi che venga concesso un contributo in base all'art. 72 della legge 86571 e successive modifiche ed integrazioni si applicano le disposizioni di cui alla legge 1791992. La cooperativa potra' avvalersi inoltre sia del credito ordinario, sia delle anticipazioni e dei risparmi dei soci; la raccolta dei risparmi peraltro potra' essere fatta tassativamente soltanto tra i soci ed esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d. P. R. 29. 09. 1973 n. 601 e successive modificazioni, con divieto rigoroso pertanto della raccolta del risparmio tra i non soci sotto qualsiasi forma. La cooperativa potra' inoltre effettuare operazioni di finanziamento ai soci con espressa esclusione dello svolgimento dell'esercizio del credito e della raccolta del risparmio, ai sensi della legge 7 marzo 1938 n. 141 e successive modifiche e delle attivita' di cui alle leggi 23 marzo 1983 n. 77 e 7 giugno 1974 n. 216. A integrazione dei suoi primari scopi mutualistici la cooperativa potra' altresi' promuovere e svolgere, nei locali della cooperativa ed altrove, attivita' di carattere sociale, culturale, ricreativo e sportivo, a favore dei soci e delle loro famiglie. La cooperativa potra' compiere tutte le operazioni finanziarie utili al suo funzionamento, compresa l'apertura di conti correnti bancari, l'emissione di cambiali, l'assunzione di affidamenti bancari e di mutui ipotecari. La cooperativa potra' assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese e societa' cooperative, in societa' aventi personalita' giuridica o in associazioni, anche svolgendo attivita' di agente di assicurazioni allo scopo di offrire ai soci contratti di assicurazione a condizioni piu' vantaggiose perseguendo cosi' anche indirettamente lo scopo mutualistico; dare adesioni ad altri enti e organismi cooperativi, anche con scopi consortili o fidejussori a responsabilita' limitata, e diretti a consolidare sviluppare il movimento cooperativo; consorziarsi anche senza creazione di uffici con attivita' esterna, ad altre cooperative di abitazione e non, per lo svolgimento ed il coordinamento delle attivita' comuni; partecipare anche con oblazioni, a tutte le iniziative idonee a diffondere e rafforzare, nei rapporti tra i soci e in quelli tra essi e gli altri lavoratori, i principi del mutuo aiuto ed i legami di solidarieta'; estendere infine ad altri comuni, oltre a quello della sede sociale, l'attuazione degli scopi sociali. La societa' potra', inoltre, compiere non quale attivita' prevalente ogni e qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare, immobiliare, commerciale e industriale ritenuta necessaria od utile unicamente per il conseguimento dell'oggetto medesimo, prestare fidejussioni, avvalli e garanzie anche reali in genere a favore proprio e di terzi per garantire finanziamenti mutui e qualsiasi operazione finanziaria. Art. 3 la societa' ha durata di cento anni dalla sua costituzione e potra' essere prorogata con delibera dell'assemblea.
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