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Le attivita' che costituiscono l'oggetto sociale sono le seguenti: attivita' di montaggio, assemblaggio, revisione, progettazione e costruzione di utensili a fissaggio meccanico nonche' di macchine utensili in genere. Costruzione, acquisto e vendita di attrezzature varie, macchine speciali e loro componenti. Lavori di fresatura, rettifica e tornitura in proprio e conto terzi. In relazione a tale oggetto potra' compiere tutte le operazioni finanziarie, immobiliari, mobiliari, commerciali e industriali che saranno ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto medesimo. Potra' in particolare la societa' prestare fidejussioni, avalli e garanzie in genere a favore proprio e di terzi per garantire finanziamenti, mutui e qualsiasi operazione finanziaria. La societa' potra' infine assumere sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre societa' od imprese aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio, non a scopo di collocamento, ma di investimento stabile, nei limiti consentiti dalla legge. Tutta l'attivita' finanziaria di cui sopra non potra' essere svolta nei confronti del pubblico e dovra' avere carattere non prevalente rispetto all'oggetto sociale. Nel caso in cui la societa' intenda ottenere e conservare il riconoscimento della qualifica di impresa artigiana e l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, la maggioranza del capitale sociale deve appartenere a soci artigiani in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 5 comma 3 della legge 443/85, cosi' come modificata dalla legge 57/2001. Qualora la societa' rivesta la qualifica artigiana: a) in caso di trasferimento, per atto tra vivi, delle quote appartenenti a soci artigiani, la societa' conserva la qualifica di impresa artigiana a condizione che i soci subentranti siano in possesso dei medesimi requisiti tecnico-professionali, ovvero i soci artigiani continuino comunque a possedere la maggioranza del capitale sociale e numerica; b) in caso di invalidita', di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del socio artigiano, la societa' puo' conservare la qualifica di artigiana alle condizioni previste dal iv comma dell'articolo 5 della legge 443/85. Nel caso in cui la societa' intenda ottenere e conservare il riconoscimento della qualifica di impresa artigiana e l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo ed in particolare attivita' di revisione, montaggio e costruzione di macchine utensili.
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