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Le quote sociali sono liberamente trasferibili solo: -- per successione a causa di morte; -- per atto tra vivi a qualunque titolo, qualora il trasferimento avvenga in favore del coniuge e dei discendenti in linea retta del socio. In tutti gli altri casi, e' vietato il trasferimento a titolo gratuito, mentre, in caso di trasferimento a titolo oneroso, il socio che intenda alienare, in tutto o in parte, la propria quota deve informarne con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione dell'ammontare della quota alienanda, del suo prezzo, delle generalita' del cessionario e delle condizioni della cessione, l'organo amministrativo, il quale ne dara' comunicazione agli altri soci. I soci potranno rendersi acquirenti della quota alienanda in proporzione delle quote rispettivamente possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale. Entro trenta giorni da quello in cui e' fatta la comunicazione, i soci dovranno comunicare, sempre con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'organo amministrativo se intendono acquistare. In mancanza di tale comunicazione nell'indicato termine, si considerano rinunciatari. In tal caso, la quota alienanda puo' essere acquistata dal socio o dai soci che avranno, nei termini, comunicato di voler acquistare. Se nessun socio esercita la prelazione con le modalita' indicate, la quota e' liberamente trasferibile. L'intestazione a societa' fiduciaria, la reintestazione da parte della stessa, (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari, la costituzione del diritto di usufrutto o l'alienazione di quest'ultimo, non sono soggetti a quanto disposto dal presente articolo. Le partecipazioni per le quali e' esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. In ogni caso, il trasferimento di partecipazioni per atto tra vivi puo' comunque avvenire senza l'osservanza delle suddette formalita' qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinunzia al diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci. Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non puo' esercitare i diritti sociali, non e' legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e non puo' alienare la partecipazione con effetto verso la societa'.
Parole chiaveComap Srl opera prevalentemente nel macrosettore Beni strumentali, con specializzazione in Macchine agricole. L'attività principale è classificata con codice ATECO 28.30: Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura.
I nomi alternativi di Comap Srl sono: "COMAP SRL", "COMAP" e "COMAP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA".
Comap Srl rientra nella classificazione "piccola impresa" (tra 10 e 49 dipendenti). Il capitale sottoscritto ammonta a 51.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.