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Il consorzio, che non ha finalita' di lucro e che deve essere retto dai principi della mutualita', si propone di svolgere tutte le attivita' e le iniziative atte a contribuire allo sviluppo ed alla qualificazione delle imprese consorziate. A tal fine il consorzio ha per scopo: a) la partecipazione a gare di appalto di opere pubbliche e private relative alle categorie di opere generali da "og 1" ad "og 13" ed alle categorie di opere specializzate da "os1" ad "os34" di cui all'allegato "a" del d. P. R. N 34/2000. B) l'acquisizione di opere pubbliche e private relative alle sopra elencate categorie, da assegnare in esecuzione alle imprese consorziate o da eseguire in proprio, in tutto od in parte. In casi eccezionali, mancando la disponibilita' delle imprese consorziate, le commesse potranno essere affidate totalmente o parzialmente anche a terzi che abbiano i requisiti di legge; c) l'assunzione, nel rispetto delle norme di legge in materia, di attivita' riservate a professionisti iscritti in appositi albi, di progettazioni esecutive e studi di fattibilita'; d) lo svolgimento di attivita' formativa per partecipare a bandi pubblici e corsi di formazione e per sviluppare la formazione con seminari e corsi di cultura di impresa, di gestione aziendale, di analisi e controllo aziendale; l'erogazione di servizi tecnici-economici ed amministrativi e di ingegneria alle imprese consorziate; detti servizi potranno essere assegnati in esecuzione alle imprese consorziate. E) la richiesta di attestazione soa a norma della legge n 166 dell'1 agosto 2002 e successive modificazioni e/o integrazioni. L'esistenza di una "comune struttura di impresa" non esclude che il consorzio, operando in nome proprio ma per conto dei consorziati, abbia facolta' di far eseguire i lavori direttamente dai consorziati senza che cio' costituisca subappalto. In tal caso, ferma restando la responsabilita' solidale dei consorziati nei confronti del soggetto appaltante, l'attivita' del consorzio si limitera' al coordinamento dei lavori delle imprese consorziate ed alla loro rappresentanza nei confronti della stazione appaltante, mentre alla sfera economica dell'impresa, nei limiti delle quote di rispettiva pertinenza, andranno ricondotti gli effetti degli appalti aggiudicati. Il consorzio potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa, affine o complementare a quelle sopra indicate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale e che comunque siano attinenti al medesimo, con esclusione delle attivita' di raccolta del risparmio e di esercizio del credito. Il consorzio potra' usufruire di ogni agevolazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alla legge 21 maggio 1981 n 240 e successive modificazioni e/o integrazioni, ove ricorrano i presupposti voluti dalla predetta legge.
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