Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Art. 4) la societa' cooperativa, senza alcuna finalita' speculativa ma seguendo i principi della mutualita' e nel rispetto di fatto della prevalenza dello scopo mutualistico di cui agli artt. 2512 e seguenti cod. Civ. , da svolgere nei limiti consentiti dalla vigente normativa, ha per oggetto con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci e previo rilascio delle eventuali necessarie autorizzazioni da parte delle autorita' competenti nonche' previa eventuale iscrizione negli appositi albi, quanto segue: 1) - la manutenzione di impianti industriali di ogni tipo; 2) - montaggi industriali in genere nonche' costruzioni e demolizioni di edifici, impianti tecnologici speciali, tinteggiatura e verniciatura degli stessi, fornitura in opera di isolamenti termici, acustici, antincendio, lavori di intonacatura e di impermeabilizzazione; - lavori ferroviari, lavori di manutenzione sistematica dell'armamento, lavorazioni speciali del binario, impianti di sicurezza del traffico, impianti per la trazione elettrica, impianti di frenatura e automazione per stazioni di smistamento merci; - lavori idraulici: acquedotti, fognature, impianti di irrigazione, lavori di difesa e sistemazione idraulica, gasdotti ed oleodotti; - lavori speciali: impianti di sollevamento, di potabilizzazione e di depurazione delle acque, impianti di trattamento di rifiuti; - lavori marittimi: costruzioni di moli, bacini, banchine, eccetera; lavori di dragaggio, manutenzione di apparecchiature portuali e pulizia di acque portuali; - impianti per la produzione e distribuzione di energia; centrali idrauliche, centrali termiche, centrali elettronucleari, impianti per la produzione di energia da fonti alternative, impianti elettrici per cabine di trasformazione, linee ad alta tensione, linee a media e bassa tensione, apparati vari, impianti esterni di illuminazione, linee telefoniche e connesse; - impianti di telecomunicazione; - lavori di saldatura; - lavori di alta precisione meccanica; - carpenteria meccanica; - fornitura e installazione di impianti e apparecchi di sollevamento e trasporto; gru, filovie, teleferiche, sciovie e similari; 3) - fornitura e costruzione di impianti e strutture industriali, agricole e civili di qualsiasi genere compresa la fornitura di ogni elemento, apparecchiatura, arredamento ed impianti all'uopo occorrenti; 4) - fornitura di complessi industriali, commerciali ed agricoli completi e funzionanti chiavi in mano, con un periodo, da convenirsi con le controparti, di funzionamento e di addestramento delle maestranze. La cooperativa potra' inoltre svolgere qualunque attivita' connessa nonche' compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali: in particolare, fra l'altro, operazioni bancarie, assunzioni, in via diretta o indiretta, di interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in altre societa' ed enti nazionali od esteri, anche costituendi, non nei confronti del pubblico, a scopo di stabile investimento e non di collocamento e comunque funzionalmente collegate al conseguimento dell'oggetto sociale. Nello svolgimento della propria attivita' la cooperativa si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci; e' espressamente prevista la facolta' per la societa' di svolgere la propria attivita' anche con terzi, le condizioni dei rapporti con i quali verranno stabilite dall'organo amministrativo valutate le esigenze dell'impresa cooperativa. Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, continuita' di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi, sociale e mutualistico, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa, all'atto dell'ammissione o successivamente, un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, con le conseguenze e gli effetti definiti dalle disposizioni di legge per le diverse tipologie contrattuali. La scelta dell'ulteriore rapporto di lavoro e' determinata dalla volonta' delle parti, dalle esigenze organizzative e funzionali della cooperativa e dalle modalita' di svolgimento dell'attivita' lavorativa. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni.
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