Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Le attivita' che costituiscono l'oggetto sociale sono: - la compravendita di beni immobili in genere; la locazione di beni immobili in genere; la conduzione e la gestione di attivita' alberghiere e di ristorazione nonche' di centri agri-turistici, anche se non di proprieta' della societa'; la conduzione e la gestione di locazioni di beni immobili in genere, nonche' di attivita' alberghiere e di ristorazione, di impianti sportivi e di centri turistici in genere; le costruzioni edili in genere; l'assunzione di contratti di appalto in genere per la realizzazione di opere edili in genere, pubbliche e private; - la costruzione, la ricostruzione e la ristrutturazione di beni immobili in genere sia ad uso abitativo che ad uso industriale e commerciale, nonche' di complessi alberghieri e di villaggi turistici. La societa' potra' compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale e solo per questo fine, e quindi in via del tutto accessoria e non prevalente, potra': - compiere operazioni commerciali ed industriali, bancarie, ipotecarie, economiche ed immobiliari, con espressa esclusione delle attivita' finanziarie di cui al d. Lgs. Primo settembre 1993 n. 385 - t. U. L. B. (testo unico leggi bancarie), per le quali e' prevista l'iscrizione nell'apposito ruolo; - ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche e societa', concedendo le opportune garanzie reali ai fini del conseguimento dello scopo sociale; - assumere partecipazioni ed interessenze in societa' ed imprese nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2361 del codice civile; - partecipare a raggruppamenti ed associazioni temporanee di imprese ed a consorzi. La societa' non potra' svolgere in alcun modo, senza la debita autorizzazione del ministro del tesoro, una o piu' delle attivita' previste dal secondo comma dell'articolo 4 del d. L. 3 maggio 1991 convertito in legge 5 luglio 1991 n. 197.
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