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Art. 4 la cooperativa e' retta e disciplinata dai principi della mutualita' senza fini di speculazione privata. Essa si propone lo scopo di fornire, a condizioni vantaggiose, servizi ai soci cooperatori, al fine di favorire lo sviluppo delle loro imprese, contribuendo al contenimento dei loro costi di gestione ed alla loro piu' efficiente organizzazione. Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico. I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parita' di trattamento di cui all'art. 2516 c. C. , dagli amministratori ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. In considerazione di quanto sopra, lo statuto assume valore di "patto societario", di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare. La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene esercitata dalla cooperativa e dall'associazione di rappresentanza, nell'ambito della legge in materia, dello statuto sociale e dei regolamenti interni. Art. 5 la cooperativa opera, per quanto riguarda l'attivita' finanziaria meglio descritta alla lettera a), che segue, solo ed esclusivamente nei confronti del gruppo cooperativo come definito dalla normativa finanziaria in materia ed in particolare dal d. M. 29/09 e sue successive modifiche e/o integrazioni nonche' norme di attuazione e quindi solo ed esclusivamente nei confronti dei propri soci costituiti in forma di societa' cooperativa o societa' da queste controllate. Essa puo' operare anche nei confronti di terzi limitatamente alle attivita' non finanziarie meglio descritte alla lettera b), che segue, fermo restando che la complessiva operativita' della cooperativa e' riservata, in via prevalente, ai rapporti con i propri soci. A) la cooperativa puo' svolgere le seguenti attivita' finanziarie solo ed esclusivamente nei confronti dei propri soci: a. 1) attivita' di finanziamento e concessione di garanzie con esclusione di quelle che possono essere definite come svolte nei confronti del pubblico e, quindi, esclusivamente a favore del proprio gruppo di imprese, cosi' come definito dalla normativa in materia finanziaria e bancaria. Nel caso in cui l'attivita' di finanziamento consista in prestazioni di garanzia, questa avra' carattere non prevalente rispetto alle altre attivita' finanziarie e le garanzie dovranno essere rilasciate con la clausola della preventiva escussione del debitore principale; a. 2) attivita' di compravendita, permuta, possesso e gestione di titoli pubblici o privati; a. 3) assunzione di partecipazioni, con esclusione del fine di alienazione e, comunque, senza che sia configurabile operativita' nei confronti del pubblico cosiccome definitiva dalla vigente normativa finanziaria, in consorzi, societa', non escluse quelle finanziarie, nonche' in societa' cooperative, nei limiti di legge; b) la cooperativa potra' svolgere ulteriori attivita' non finanziarie, quali: b. 1) studio, ricerca ed analisi in materia economica e finanziaria relativamente all'area in cui ha sede la cooperativa medesima, allo scopo di sua valorizzazione; b. 2) costruire, acquistare, permutare, vendere, gestire immobili che abbiano la funzione di favorire la crescita e lo sviluppo di iniziative imprenditoriali, preferibilmente cooperative, nell'area ove ha sede la cooperativa medesima; b. 3) svolgere attivita' di promozione commerciale delle iniziative imprenditoriali delle quali la cooperativa medesima favorisce l'avvio; b. 4) partecipare alla costituzione, alla gestione di fondi di garanzia, che siano finalizzati a favorire la promozione e lo sviluppo di iniziative imprenditoriali nell'area di riferimento; b. 5) svolgere attivita' di consulenza e di assistenza nell'ambito di operazione di diretto interesse dei soci; b. 6) svolgere servizi di elaborazione e gestione di dati contabili ed aziendali ed altri servizi analoghi, elaborando piani di fattibilita' economico-finanziari per favorire la creazione e lo sviluppo di progetti di investimento nei confronti dei soci; b. 7) costruire, acquistare, permutare, vendere, assumere o concedere in locazione immobili industriali, artigianali, commerciali e comunque strumentali rispetto alle attivita' d'impresa esercitate dai soci. Resta espressamente esclusa l'attivita' di raccolta del risparmio presso il pubblico, di intermediazione finanziaria svolta nei confronti del pubblico, ai sensi dell'art. 106 del d. Lgs. N. 385/93, di intermediazione mobiliare, ai sensi del d. Lgs. N. 58/98, e di ogni altra attivita' riservata per disposizione di legge. "
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