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Articolo 1 3. Il centro sportivo italiano - aps e' costituito per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale ed e' retto da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all'attivita' associativa da parte di chiunque in condizione di uguaglianza e di pari opportunita'. In particolare, il centro sportivo italiano - aps si propone il perseguimento di finalita' sportive, educative, civiche, solidaristiche e di utilita' sociale mediante lo svolgimento delle attivita' di interesse generale meglio indicate nell'articolo seguente. Articolo 2 1. Il c. S. I. E le sue strutture regionali e territoriali svolgono prioritariamente: - attivita' sportive dilettantistiche: agonistiche e non agonistiche, anche attraverso modalita' competitive, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto e in coerenza con i regolamenti tecnici federali e con i principi di giustizia sportiva emanati dal c. O. N. I. ; - attivita' sportive amatoriali e attivita' ludico-motorie con scopi di ricreazione, aggregazione sociale, salute, benessere psico-fisico, maturazione personale, di formazione fisico-sportiva e di avviamento alla pratica sportiva dilettantistica; - attivita' formative: corsi e altre iniziative a carattere formativo per dirigenti, tecnici, arbitri, giudici di gara e altre figure di operatori associativi nonche' per insegnanti di attivita' motorie e sportive delle scuole dell'obbligo e non nell'ambito della didattica sulla motricita' e lo sport e sul ruolo della tutela alla salute che esso riveste, di cui all'allegato 1 della direttiva n. 170 del 21/03/2016 emanata dal ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; - attivita' sussidiarie di servizi ai soci, di carattere culturale, di comunicazione, indagine e ricerca finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva, nonche' editoriali a carattere culturale, informativo, tecnico e didattico finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva. 2. Le attivita' di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'associazione in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attivita' di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'associazione potra' assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo laddove sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attivita' di interesse generale e al perseguimento delle finalita', in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 3. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il centro sportivo italiano: - promuove la tutela dei diritti dei cittadini che praticano sport, sollecitando l'interlocuzione sociale per la migliore ed equa gestione degli impianti sportivi pubblici; - promuove la cooperazione culturale, il servizio civile e ogni altra attivita' di difesa delle liberta' civili e religiose; - promuove e sviluppa l'associazionismo sportivo, in tutte le sue forme, su tutto il territorio italiano, diffondendone il carisma specifico anche all'estero, attraverso progetti di solidarieta' e di volontariato internazionale, sia europeo sia extraeuropeo; - promuove una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e valorizzare tutto il paesaggio, favorendone la conoscenza attraverso le discipline sportive di ambiente, che coniugano l'esperienza motorio-agonistica con la sensibilita' ecologica; - promuove sani stili di vita attivi e sostenibili, attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, finalizzate al contrasto della sedentarieta' e alla proposta di modelli sportivi adattati alle esigenze di tutti e di ciascuno e alle diverse fasce di eta'; - promuove ed organizza corsi di formazione extra-scolastica per indirizzare i giovani alle attivita' di conoscenza e di apprendimento attraverso lo sport al fine di favorirne l'inserimento nelle attivita' occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunita' di volontariato e di apprendimento non formale; - sostiene e promuove l'integrazione degli stranieri, in particolare minori, accogliendoli nel proprio circuito associativo quali soggetti portatori di interessi legittimi, nel rispetto delle norme vigenti, anche grazie all'organizzazione di eventi e manifestazioni sportive allo scopo promosse, nonche' attraverso norme di tesseramento specifiche, approvate dagli organi competenti dell'associazione; - promuove la cultura dell'innovazione e dell'impresa sociale nella promozione sportiva, quali prospettive di impegno, di valorizzazione occupazionale soprattutto giovanile, anche innestando percorsi di sperimentazione e di cooperazione a tutti i livelli associativi. 4. Il c. S. I. E le sue strutture regionali e territoriali, nel perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, promuovono, organizzano e gestiscono attivita' sportive dilettantistiche. Potranno svolgere in via principale anche le ulteriori attivita' di interesse generale indicate all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 che qui si riportano: a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni ai sensi della lett. A) b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni ai sensi della lett. C) c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa ai sensi della lett. D) d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi ai sensi della lett. E) e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ai sensi della lett. F) f) formazione universitaria e post-universitaria ai sensi della lett. G) g) ricerca scientifica di particolare interesse sociale ai sensi della lett. H) h) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo ai sensi della lett. I) i) organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale, culturale o religioso ai sensi della lett. K) j) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e del contrasto della poverta' educativa ai sensi della lett. L) k) servizi strumentali ad enti del terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del terzo settore ai sensi della lett. M) l) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni ai sensi della lett. N) m) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ai sensi della lett. P) n) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale a norma del presente articolo ai sensi della lett. U) o) promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata ai sensi della lett. V) p) promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili, sociali e politici, nonche' promozione delle pari opportunita' tra donne e uomini e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ai sensi della lett. W) q) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni ai sensi della lett. Y) r) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalita' organizzata ai sensi della lett. Z).
Parole chiaveIl settore principale di Comitato Territoriale C.s.i. Di Brindisi Aps è Altro informazione, comunicazione e intrattenimento, con particolare riferimento a Informazione, comunicazione e intrattenimento. La classificazione ATECO 93.19.10 identifica l'attività: Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi.