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1. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi, peraltro si propone di svolgere la propria attivita' in prevalenza con i soci, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile. 2. La cooperativa ha per oggetto, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, l'esercizio delle seguenti attivita': a) costruzioni edili, stradali e asfalti; b) scavi, movimento terra, urbanizzazioni, fognature; c) reti di distribuzione gas metano; d) acquedotti, metanodotti, oleodotti; e) teleriscaldamento, centrali termiche; f) montaggio di impianti industriali (chimici, petrolchimici, alimentari e simili); g) impianti elettrici civili ed industriali; h) verniciatura e sabbiatura impianti industriali e opere civili; i) demolizioni fabbricati, strutture metalliche, impianti industriali, navali; l) pulizie industriali e civili; m) autotrasporti per conto terzi; n) servizi di informatica, elaborazioni programmi software, elaborazioni informatiche in genere; o) servizi ed elaborazioni contabili, svolgimento attivita' di segreteria, pratiche varie d'ufficio, consulenze commerciali, fiscali ed amministrative. 3. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione dello scopo sociale, e, comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle attivita' che costituiscono l'oggetto sociale, fra cui, a sola indicazione esemplificativa: a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe o comunque accessorie all'attivita' sociale, b) costituire ed acquisire partecipazioni in societa' ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa; c) costituire o comunque partecipare a enti e organismi economici, consortili e fideiussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; d) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti a cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative. 4. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 septies del codice civile. 5. La cooperativa puo' ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle disposizioni di legge.
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