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La societa' ha per oggetto l'esercizio dell'attivita' fiduciaria disciplinata dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, dall'art. 3-bis della legge 13 aprile 1987, n. 148 e dal d. M. Del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161 e loro successive integrazioni e sostituzioni. Pertanto, nella sua attivita' per conto di terzi-fiducianti la societa' puo' in particolare: - assumere (anche senza intestazione fiduciaria) l'amministrazione di partecipazioni in altri enti, anche aventi forma di societa' di capitali o di persone; - assumere (anche senza intestazione fiduciaria) l'amministrazione di beni mobili e immobili o di patrimoni a chiunque appartenenti, di donazioni, di legati, di fondazioni, di fondi di quiescenza del personale dipendente, di fondi di previdenza di associazioni e di ordini professionali, di beni degli assenti, di fondazioni e di ogni altro bene, ivi compresi gli strumenti finanziari; cio', svolgendo qualsiasi operazione per conto terzi e, pertanto, curando per conto dei medesimi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni, stipulando qualsiasi tipo di negozio necessario all'esecuzione degli incarichi conferiti, ivi compresa la costituzione di societa', consorzi e persone giuridiche in genere procedendo a conferimenti in denaro o in natura; - custodire ed amministrare, per conto dei propri fiducianti o di terzi, titoli, valori mobiliari ed altri beni mobili; in particolare acquistare e assumere l'amministrazione, nei limiti consentiti dalla legge tempo per tempo vigente, di crediti, anche deteriorati (c. D. "npl" o "utp" o altri crediti comunque deteriorati), sempre e solo nell'ambito dell'attivita' fiduciaria per conto di terzi fiducianti con specifici mandati, anche con trasferimento e surroga a favore della societa' di tutti i diritti relativi alle garanzie ipotecarie o di altro tipo, stipulando qualsiasi tipo di negozio necessario all'esecuzione degli incarichi conferiti; - assumere l'amministrazione quale contraente e/o beneficiaria di polizze assicurative sulla vita; - assumere la rappresentanza di azionisti, di soci in genere, e di obbligazionisti, sia individuale che collettiva, sia partecipando a sindacati di voto; - assumere la funzione di rappresentante comune di obbligazionisti ai sensi dell'art. 2417 del codice civile, di azionisti di risparmio nonche' di rappresentante comune di portatori di strumenti finanziari; - eseguire incarichi di esecuzioni testamentarie e di divisioni ereditarie; - ricevere e/o eseguire donazioni per conto e su istruzioni dei fiducianti; - rendersi intestataria fiduciaria di titoli e valori mobiliari; - custodire pegni in qualita' di terzo depositario; - curare la costituzione e l'amministrazione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447 bis e seguenti del codice civile; - assumere l'amministrazione di beni in qualita' di trustee o co-trustee, ai sensi della legge 16 ottobre 1989 n. 364 (legge di ratifica della convenzione dell'aja del 1 luglio 1985), nonche' di ogni altra norma integrativa, modificativa o sostitutiva della legge stessa con riferimento a trust con beneficiari, di scopo o misti, istituiti anche ai sensi della legge n. 112 del 22. 6. 2016 c. D. "legge sul dopo di noi"; - assumere incarichi di guardiano o protector o enforcer nell'ambito di trust comunque istituiti; - assumere l'amministrazione di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario, anche ai sensi della legge 112 del 22 giugno 2016 c. D. "legge sul dopo di noi" e, piu' in generale, assumere la qualifica di affidatario fiduciario o di guardiano nell'ambito di tali strumenti; - curare la costituzione in pegno o la cauzione a nome della fiduciaria, ma per conto dei fiducianti, di titoli, libretti di risparmio e valori in genere, a garanzia di operazioni bancarie e finanziarie, nei limiti del patrimonio affidato e previo vincolo dello stesso a tal fine; - assumere incarichi per conto di societa' ed enti emittenti per il deposito di azioni e obbligazioni per la partecipazione alle rispettive assemblee, per il pagamento dei dividendi e delle cedole, per il rimborso di obbligazioni, nonche' per ogni altra operazione disposta dall'emittente sui propri titoli; - svolgere tutte le attivita' complementari e strumentali ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa l'assunzione sia diretta che indiretta di interessenze, quote e partecipazioni in altre societa' o imprese aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio. La societa' non potra' comunque effettuare attivita' riservate alla competenza esclusiva dei professionisti iscritti in appositi albi, ne' esercitare nel proprio interesse operazioni comunque connesse agli affari relativi ai terzi amministrati e non potra', altresi', intraprendere, in mancanza di idonee istruzioni da parte dei fiducianti, operazioni per conto degli stessi fiducianti con societa' collegate alla fiduciaria o da essa controllate. La societa' si interdice di interessarsi in proprio in affari per i quali abbia assunto incarichi fiduciari. Si evidenzia che i contratti e i negozi posti in essere dalla societa' nell'esercizio dell'attivita' fiduciaria devono considerarsi compiuti, ad ogni effetto legale, nell'esclusivo interesse dei propri fiducianti, a meno che essa non dichiari di operare in conto proprio.
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