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La societa' ha per oggetto l'esercizio delle funzioni di "trustee" di "trust" espressamente istituiti, cosi' come definiti dalla legge 16 ottobre 1989 n. 364 (ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata da l'aja in data 1 luglio 1985). La societa', pertanto, avra' facolta' e sara' onerata dell'obbligo di amministrare e gestire o disporre di beni o diritti posti sotto il proprio controllo e/o di cui sia divenuta titolare secondo i termini del trust e delle disposizioni particolari imposte dalla legge applicabile. La societa' potra' assumere incarichi di "protector" o "guardiano" o "tutore" di trust ovunque istituiti, da esercitare secondo le disposizioni dell'atto istitutivo di trust e le previsioni della legge applicabile. La societa' potra' altresi' svolgere l'attivita' senza contenuto discrezionale di amministrazione di patrimoni affidati o di fondi in trust per conto terzi, purche' l'attivita' non sia riservata a categorie professionali regolamentate, secondo le previsioni di legge in vigore; saranno vietate in particolare le attivita' di raccolta del risparmio, l'erogazione del credito al consumo, la sollecitazione del pubblico risparmio e, piu' in generale, le attivita' riservate dalla legge alle societa' di intermediazione mobiliare ed alle societa' di gestione del risparmio. I contratti e i negozi posti in essere dalla societa' nell'esercizio dell'attivita' di trustee devono considerarsi compiuti, a ogni effetto di legge, in applicazione del regolamento del trust e degli obiettivi istitutivi dello strumento e limitatamente all'impiego dei beni in trust conferiti in sede di dotazione, senza alcuna possibilita' di commistione del patrimonio proprio della societa', a meno che essa non dichiari di operare in conto proprio. Essa si impegna al rispetto delle norme di vigilanza qualora istituite. Nel rispetto delle disposizioni di legge di volta in volta in vigore, essa potra' compiere tutte le operazioni che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, nonche' avvalersi di servizi forniti da societa' partecipate, collegate o estranee.
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