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La cooperativa retta dai principi della mutualit e senza finalit speculative, svolge attivit rivolte all interesse dei soci, secondo direttive che saranno impartite dall organo amministrativo e dall assemblea dei soci in relazione alle corrispondenti competenze. In nessun caso interessi particolari dei soci o gruppi di soci potranno prevalere su quelli generali. A tal fine la cooperativa si prefigge lo scopo mutualistico di ottenere mediante l autogestione dell impresa collettiva che ne l oggetto continuit di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali offerte dal mercato. La cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuit di occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche; sociali e professionali, tramite l esercizio in forma associata dell impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo un ulteriore, ma non anche distinto rapporto mutualistico di lavoro. La cooperativa non ha finalit speculative e intende far partecipare chiunque ne abbia i requisiti e sia interessato ai benefici della mutualit . Per assicurare il rispetto delle condizioni di mutualit prevalente di cui all'art. 2514 c. C. Fatto divieto: - di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; - di rimunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; - di distribuire le riserve tra i soci cooperatori. Inoltre, in caso di scioglimento della societ , obbligatorio devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Per il perseguimento dello scopo mutualistico e nei limiti stabiliti dalla normativa, anche regolamentare vigente, la cooperativa, tenuto conto dei requisiti e degli interessi manifesti dei soci, si propone di esercitare quale propria attivit : a) effettuare fornitura di lavoro temporaneo, in deroga all art 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge 84/94, per l esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali all interno del porto di napoli, come definite nel comma due dell art. 17 della legge 84/94, cos sostituito dall art. 3 della legge 186 del 30/06/2000; b) utilizzare per l esecuzione delle suddette operazioni e per i servizi generali, i propri soci e, nel caso l organico non fosse sufficiente, fare ricorso alla societ che forniscono lavoro interinale, cos come stabilito al punto 6 dell articolo 17 della legge 84/94, cos come modificato dall art. 3 della legge 186 del 30/06/2000; c) redigere, predisporre ed attuare piani di sviluppo del lavoro portuale e dei servizi, mediante attivit manageriale e di acquisizione di rapporti e di commesse, nonch esegue i servizi che ad essa saranno affidati; d) organizza e svolge corsi di perfezionamento e di riqualificazione professionale a favore dei propri soci nell ambito della detta professionalit ; e) chiede e gestisce in concessione aree nonch l area della casa del portuale alla calata marinella. Tale attivit verr svolta secondo i principi di mutualit cos come definiti degli artt. 2512 e ss. Del codice civile, potendosi avvalere comunque delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni e servizi di non soci. La cooperativa, inoltre, potr compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e si potr avvalere di tutte le agevolazioni e provvidenze stabilite dalle leggi. Potr inoltre: a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese specie quelle che svolgono attivit analoghe e comunque accessorie alla attivit sociale; b) dare adesione ad enti, associazione di rappresentanza e organismi economici consortili; c) progettare e realizzare piani di ristrutturazione e potenziamento aziendale nonch programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale costituendo al proposito gli opportuni fondi.
Parole chiaveIl campo di attività di Compagnia Unica Lavoratori Portuali Di Napoli Società Cooperativ A Di Produzione E Lavoro In Sigla C.u.l.p.-Napoli rientra nel macrosettore Logistica, area Operatori logistici. Il codice 52.2 (ATECO) descrive l'attività come: ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI.
Compagnia Unica Lavoratori Portuali Di Napoli Società Cooperativ A Di Produzione E Lavoro In Sigla C.u.l.p.-Napoli è conosciuta anche come: "COMPAGNIA UNICA LAVORATORI PORTUALI DI NAPOLI", "C.U.L.P.-NAPOLI", "SOCIETA C.U.L.P.-NAPOLI", "COOPERATIVA C.U.L.P.-NAPOLI", "SOCIETA COOPERATIVA C.U.L.P.-NAPOLI", "SOCIETA COMPAGNIA UNICA LAVORATORI PORTUALI DI NAPOLI", "COOPERATIVA COMPAGNIA UNICA LAVORATORI PORTUALI DI NAPOLI", "SOCIETA COOPERATIVA COMPAGNIA UNICA LAVORATORI PORTUALI DI NAPOLI" e "SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO COMPAGNIA UNICA LAVORATORI PORTUALI DI NAPOLI".
La categoria dimensionale di Compagnia Unica Lavoratori Portuali Di Napoli Società Cooperativ A Di Produzione E Lavoro In Sigla C.u.l.p.-Napoli è "media impresa" (tra 50 e 249 dipendenti). Il capitale sociale della società è di 163.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.