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Scopo - la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata. Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La cooperativa potra' svolgere la propria attivita' avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci. La cooperativa, nello svolgimento della propria attivita', si avvarra', prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci, ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del codice civile. Al fine del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata od autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana (ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale). La cooperativa si propone, altresi', di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Per cio' stesso la cooperativa potra' aderire ad una delle organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale ed alle sue articolazioni di categoria o settore, nonche' ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attivita' mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. Oggetto - considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: - lavori di carpenteria metallica; - produzione meccanica e metalmeccanica in genere; - lavorazione, produzione, montaggio, riparazione e manutenzione di prodotti del ferro, dell'alluminio, di materiali in plastica, vetro e qualsiasi materiale in generale, polimero o composto adatto alle suddette lavorazioni; - produzione, assemblaggio, installazione, montaggio, riparazione e manutenzione di impianti civili ed industriali; - pannelli solari, moduli fotovoltaici e sistemi di produzione di energia solare ed alternativa in generale anche mediante l'utilizzazione di prodotti ausiliari diversi dal metallo; - fabbricazione di prodotti e strutture in metallo e loro parti, nei settori alimentare, chimico, nautico, sanitario e arredamento in genere; - fabbricazione di caldaie, radiatori, generatori e distributori di energia e calore; - commercializzazione di oggettistica e contenitori in acciaio inox ed altri materiali metallici e plastici in venere; - costruzione metallica e meccanica in tutti i lavori. La societa', in relazione a tale oggetto e, quindi, con carattere meramente funzionale e, per cio', assolutamente non in via prevalente senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto dei divieti e dei principi portati dalla legge n. 197/91 e dai d. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e 24 febbraio 1998, n. 58, potra': a) esercitare tutte quelle altre attivita' immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi; b) assumere e cedere partecipazioni in imprese, enti o societa' (sia costituite sia costituende), aventi scopo analogo od affine al proprio. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell art. 2545 septies c. C. .
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